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Graduatorie di istituto docenti: conseguenze per il supplente che rinuncia alla proroga

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Il docente che rinuncia alla proroga della supplenza ne può accettare un’altra, sebbene soggetto alle previste sanzioni.

Sanzioni supplenze graduatoria di istituto

Le sanzioni per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto sono previste e disciplinate dall’articolo 14/2 dell’OM 88/2024. Ecco uno schema di sintesi:

In vista del quesito cui riporteremo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sulla rinuncia ad una proposta di supplenza o alla sua proroga o conferma. In base al succitato articolo 14, comma 2 lettera b), dell’OM 88/2024, la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento:

  • per posto comune comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio;
  • per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Dunque, le sanzioni succitate riguardano la sola specifica graduatoria, ossia quella della scuola cui si è rinunciato e per i soli relativi insegnamenti/posti (come detto sopra).

Esempio 1:

  • docente incluso nelle GI per le classi di concorso A-11 ed ex A-12 (oggi A-12 aggregata con la A-22), nonché per il sostegno secondo grado (ADSS);
  • rinuncia, nell’a.s. 2024/25, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per la classe di concorso ex A-12;
  • non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2024/25, per la classe di concorso ex A-12 e per il sostegno secondo grado (ADSS); potrà accettarle invece per la A-11;
  • nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenere supplenze sia per la A-11 sia per la ex A-12 che per il sostegno secondo grado.

Esempio 2:

  • docente specializzato incluso nelle GI per le classi di concorso A-11 ed ex A-12 (oggi A-12 aggregata con la A-22), nonché per il sostegno secondo grado (ADSS);
  • rinuncia, nell’a.s. 2024/25, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per il sostegno secondo grado (ADSS);
  • non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2024/25, per il sostegno secondo grado (ADSS), per la A-11 e per la A-12;
  • nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenere supplenze sia per la A-11 sia per la A-12 che per il sostegno secondo grado (ADSS).

Quesiti

A. Così chiede una nostra lettrice: 

Ho un contratto ADSS da G.I. con scadenza al 17/1 per il quale mi è stata proposta la proroga con contratti mese-mese fino al 10 giugno; contemporaneamente in un’altra scuola ho una convocazione ADSS da G.I. per supplenza fino al termine delle lezioni con scadenza risposta al 17/1 e presa di servizio sabato 18/1. Posso attendere la scadenza del contratto per comunicare ufficialmente la mia disponibilità alla proroga in modo da verificare se spetta a me l’altra convocazione fino al termine delle lezioni? Al momento ho solo detto a voce in segreteria che sono favorevole alla proroga, ma non ho dichiarato nulla per iscritto e sicuramente mi faranno firmare la proroga dopo sabato, non anticipatamente.

Premettiamo che la supplenza in essere scadrà il 17/01 (sebbene la nostro lettrice sappia informalmente che sarà prorogata) e che la convocazione da parte dell’altra scuola è arrivata proprio perché dal 18/01 (quando è prevista la presa di servizio per l’altra supplenza) la lettrice risulta libera. Detto ciò, se interessata alla nuova supplenza, potrà/dovrà dare la disponibilità il 17 per il 18 gennaio e quindi prendere servizio nella nuova scuola. Ciò, nonostante le previste sanzioni per la rinuncia ad una proroga contrattuale (vedi risposta seguente).

Qualora non le spettasse la nuova supplenza e la proroga la proporranno dopo il 18/01, la lettrice accetterà quest’ultima.

B. Un altro lettore, che presenta un situazione uguale a quella sopra descritta, chiede anche se sia possibile non accettare la proroga e ottenere la nuova supplenza, alla luce delle previste sanzioni.  

Come detto sopra, è possibile, come leggiamo nella disposizione di cui all’OM:

[…] Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;

La sanzione, dunque, come sopra illustrato, riguarda la sola specifica graduatoria della scuola in cui si è rinunciato. Pertanto, il nostro lettore potrà accettare la nuova supplenze e, se specializzato, per il solo a.s. 2024/25, non potrà ottenere supplenze su sostegno secondo grado e per le classi di concorso del secondo nella sola scuola in cui ha espresso la rinuncia (problema che nemmeno sussisterà, considerato che nuova supplenze è sino al termine delle lezioni).

Le risposte ai quesiti

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale).

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