Graduatorie di istituto docenti 2023, ecco le sanzioni per rinuncia o abbandono

Supplenze graduatorie di istituto a.s. 2023/24: sanzioni in caso di rinuncia e abbandono del servizio. Chi e perché non potrà avere supplenze dalle predette graduatorie.
Graduatorie
Le graduatorie di istituto sono disciplinate dall’articolo 11 e dall’articolo 13 dell’OM 112/2022, cui rinvia anche l’annuale nota sulle supplenze a.s. 2023/24.
Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce (la seconda è corredata da un primo e da un secondo elenco aggiuntivo; approfondisci leggendo: “Supplenze temporanee, cosa fare prima di scorrere graduatorie di istituto. Quando si può nominare dal primo giorno”) e utilizzate per coprire le supplenze temporanee (malattia, infortunio, maternità …)nonché, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche per l’assegnazione delle supplenze annuali e sino al 30/06.
Sanzioni GI
Le sanzioni riguardanti le graduatorie di istituto sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM 112/2022, secondo cui le sanzioni riguardano due fattispecie:
- rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento. Evidenziamo che equivale alla rinuncia esplicita la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario;
- abbandono del servizio.
Sanzioni per rinuncia
Le sanzioni relative alla rinuncia sono diverse per i posti comuni e per quelli di sostegno, come di seguito indicato.
Posto comune
L’aspirante che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune:
- non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
Esempio: docente incluso nelle GI per le classi di concorso A-11 e A-12, nonché per il sostegno secondo grado; rinuncia, nell’a.s. 2023/24, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per la classe di concorso A-12; il docente non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2023/24, per la classe di concorso A-12 e per il sostegno (secondo grado); potrà, invece, ottenerle per la A-11. Nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenerle sia per la A-11 sia per la A-12 che per il sostegno secondo grado (oltre che per eventuali altri classi concorso/posti di gradi di istruzione anche differenti).
Posto di sostegno
L’aspirante specializzato che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno:
- non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
Esempio: docente specializzato incluso nelle GI per le classi di concorso A-12 e A-13, nonché per il sostegno secondo grado; rinuncia, nell’a.s. 2023/24, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per il sostegno secondo grado; il docente non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2023/24, per le classi di concorso A-12 e A-13 (classi di concorso dello stesso grado di istruzione del sostegno, per cui si è rinunciato) e per il sostegno secondo grado. Nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenerle sia per la A-12 sia per la A-13 che per il sostegno secondo grado (oltre che per eventuali altri classi concorso/posti di gradi di istruzione differenti).
Mancata presa di servizio o mancata risposta
Le sanzioni sopra riportate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non perdono servizio dopo l’accettazione ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.
Abbandono del servizio
L’aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse (ricordiamo che l’a.s. 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie).
Chi non può ottenere supplenze da GI a.s. 2023/4
Come detto sopra, dalle GI è possibile assegnare anche supplenze al 30/06 e al 31/08, qualora GaE e GPS siano esaurite. Per l’a.s. 2023/24, non potranno ottenere le predette supplenze gli aspiranti che:
- rinuncino alla supplenza conferitagli al 30/06 e al 31/08 da GaE/GPS: tali aspiranti non potranno ottenere, per l’a.s. 2023/24, le predette supplenze non solo da GaE, GPS ma anche da GI per tutte le classi di concorso/posti cui hanno titolo;
- lo scorso anno scolastico hanno abbandonato il servizio o lo faranno quest’anno, dopo aver ottenuto una supplenza da GaE e GPS: tali aspiranti non potranno ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE, GPS e anche GI per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui hanno titolo, per il biennio di vigenza delle medesime predette graduatorie (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno del biennio citato).
Non potranno, inoltre, ottenere supplenze (temporanee e non) dalle graduatorie di istituto gli aspiranti che:
- lo scorso anno scolastico hanno abbandonato il servizio o lo faranno quest’anno, dopo aver ottenuto una supplenza dalle GI: tali aspiranti non potranno ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie).
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze