Graduatorie di istituto ATA, cosa fare per non decadere dalla terza fascia. Chi rischia di essere cancellato

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Quali titoli saranno richiesti per l’accesso alle graduatorie di istituto ATA? Chi è inserito nella terza fascia cosa deve fare?

Ipotesi CCNL 2019/21

MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola), in data 14 luglio 2023, hanno sottoscritto l’Ipotesi di CCNL 2019/21. Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.

Diverse le novità riguardanti il personale ATA, in primis quella relativa all’ordinamento professionale.  Vediamo quali sono i nuovi titoli d’accesso richiesti e la disciplina per gli aspiranti già inclusi in graduatoria.

Aree ATA

Il personale ATA è classificato secondo le aree indicate di seguito, all’interno di ciascuna delle quali sono individuati i profili professionali:

  • Area dei collaboratori: profilo collaboratore scolastico;
  • Area degli operatori: profilo operatore scolastico; profilo operatore dei servizi agrari;
  • Area degli assistenti: profilo assistente amministrativo; profilo assistente tecnico; profilo cuoco; profilo  guardarobiere; profilo infermiere;
  • Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Requisiti d’accesso

Di seguito d’accesso a ciascuna area profilo:

Da notare come è richiesta, per tutti i profili, eccetto che per quello di collaboratore scolastico la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (sarà il MIM a indicare nello specifico di quale certificazione si tratta).

Personale già incluso in graduatoria

I suddetti requisiti d’accesso saranno richiesti anche agli aspiranti già inclusi nelle varie graduatorie del personale ATA? 

La risposta è fornita dall’articolo 59 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 che, al riguardo, focalizza la propria attenzione sulla III fascia delle GI e fa una distinzione tra il possesso del titolo di studio e il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Ai sensi dei commi 9 e 10 del predetto articolo 59:

  • fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non comporta la decadenza dalle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni contrattuali relative all’ordinamento ATA (il giorno 1 del mese successivo ai tre mesi seguenti la firma definitiva del CCNL);
  • è previsto un solo caso in cui la mancanza del titolo di studio d’accesso comporta la decadenza dalle graduatorie di istituto di III fascia (vedi di seguito);
  • gli aspiranti inseriti in III fascia hanno un determinato periodo di tempo per regolarizzarsi riguardo al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Decadenza graduatorie III fascia

Come detto sopra, è prevista la decadenza dalle graduatorie di istituto di III fascia in un solo caso, ossia qualora gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia:

  • non siano in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza [ad esempio, i collaboratori scolastici che avevano avuto accesso con la sola licenza media e sono tuttora in graduatoria, in virtù del precedente inserimento].

Viceversa, gli aspiranti inclusi nelle GI di III fascia, che non hanno il titolo di studio d’accesso previsto dal nuovo ordinamento, ma hanno svolto anche un giorno di supplenza, permangono in graduatoria.

Certificazione alfabetizzazione digitale

Come detto sopra, per tutti i profili, eccetto che per quello di collaboratore scolastico, è richiesto il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Il summenzionato art. 59/10 dispone al riguardo che:

  • gli aspiranti inclusi inclusi nelle GI di III fascia, non in possesso della suddetta certificazione, dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame (il giorno 1 del mese successivo ai tre mesi seguenti la firma definitiva del CCNL), se richiesta per l’accesso al profilo;
  • trascorso il succitato periodo, senza aver conseguito la certificazione in questione, i suddetti aspiranti decadono dalla graduatoria.

Conclusioni

Fermo restando che riguardo a quanto detto sopra e quindi a quanto disposto nell’Ipotesi di CCNL 2019/21 sono necessarie opportune indicazioni ministeriali, possiamo affermare che le disposizioni contrattuali relative al personale già incluso in graduatoria:

– riguardano in primo luogo gli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie di istituto, i quali:

  • se non in possesso del titolo di studio d’accesso previsto dal nuovo ordinamento, decadono dalla relativa graduatoria, nel solo caso in cui non abbiano svolto nemmeno un giorno di supplenza;
  • se non in possesso della prevista certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, hanno un anno di tempo (dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni) per conseguirla, restare in graduatoria e quindi evitare la decadenza dalla medesima;

– salvaguardano, considerato anche quanto detto sopra, gli aspiranti già inclusi nelle III fascia delle GI;

– non prevedono indicazioni specifiche ed esplicite per le altre graduatorie di supplenza del personale in questione (ossia graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed elenchi provinciali ad esaurimento di AA, AT, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, nonché graduatorie di istituto di II fascia in cui sono inclusi gli aspiranti inseriti nei predetti elenchi e graduatorie ad esaurimento): forse perché trattasi di graduatorie/elenchi ad esaurimento, per cui si salvaguardano per posizioni in attesa che la graduatoria si esaurisca?

– non riguardano gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti (ATA 24 mesi), i quali sono anche inclusi nella prima fascia delle GI.

Riguardo all’ultimo punto, in attesa dei chiarimenti ministeriali, affermiamo che le nuove disposizioni non riguardano nemmeno coloro i quali si sono inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’a.s. 2023/24 (la cui procedura è ancora in atto: i vari UST hanno iniziato a pubblicare le graduatorie definitive), come si evince anche dal comma 4 del succitato articolo 59, in cui si dispone che le procedure concorsuali, bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono concluse secondo il precedente ordinamento professionale [ricordiamo che le graduatorie ATA 24 mesi sono considerate concorsi per soli titoli (vedi art. 554 del D.lgs. 297/94)]:

4. Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.

I sopra riportati titoli d’accesso, naturalmente, saranno richiesti al prossimo aggiornamento delle summenzionate graduatorie di istituto di III fascia.

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