Graduatorie di istituto 2022/24, sanzioni rinuncia supplenza e abbandono del servizio. NOVITA’

L’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto (GI) è disciplinata dalla medesima ordinanza ministeriale n. 112/2022, che dette le regole per l’aggiornamento delle GPS e delle GI di seconda e terza fascia 2022/24. Sanzioni per rinuncia, proroga o conferma supplenza da GI ovvero per abbandono del servizio.
In un precedente articolo abbiamo parlato delle sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono nel caso di supplenza da GaE e GPS.
Supplenze da GPS 2022/23: ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono
In questo articolo ci occupiamo invece della NUOVA normativa cper le supplenze conferite da GRADUATORIE DI ISTITUTO.
Graduatorie di istituto
Articolazione
Le graduatorie di istituto, com’è noto, sono articolate in tre fasce:
- nella I sono inseriti i docenti inclusi nelle GaE;
- nella II sono inseriti i docenti inclusi nella prima fascia delle GPS;
- nella III sono inseriti i docenti inclusi nella seconda fascia delle GPS.
Come inserirsi
Gli aspiranti interessati si inseriscono nelle suddette seconda e terza fascia delle GI contestualmente all’iscrizione nelle GPS, presentando il modello di scelta delle sedi (massimo 20 scuole della medesima provincia delle GPS).
[Leggi qui per l’inserimento in nella I fascia delle GI]
Utilizzo
Le graduatorie di istituto sono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze brevi e saltuarie (malattia, maternità, infortuni…) e, in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS, per le supplenze al 30/06 o al 31/08.
Sanzioni
L’OM 112/2022 ha inasprito le sanzioni contemplate nella precedente OM n. 60/2020.
Le sanzioni previste, relativamente alle supplenze conferite dalle GI, riguardano le seguenti fattispecie:
- rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario;
- mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto;
- abbandono del servizio.
Rinuncia proposta contratto, proroga o conferma
Posto comune
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Ad esempio: docente rinuncia ad una supplenza o alla sua proroga/conferma sulla A-22; non potrà ottenere supplenze per la A-22 e per il sostegno primo grado dalla graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per altra classe di concorso ovvero su posto di sostegno secondo grado/infanzia/primaria, se inserito nelle relative graduatorie).
Posto di sostegno
Allo stesso modo, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Ad esempio: docente rinuncia alla supplenza o alla sua proroga/conferma su posto di sostegno primo grado; non potrà ottenere supplenze su sostegno primo grado e per tutte le eventuali altre classi di concorso di primo grado in cui risulti inserito nella graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per sostegno infanzia/primaria e secondo grado e per eventuali altri classi di concorso del secondo grado, se inserito nelle relative graduatorie).
La rinuncia alla supplenza su posto di sostegno (o alla sua proroga o conferma), come si evince da quanto sopra riportato, comporta una sanzione più “pesante” rispetto a quella su posto comune. Nel primo caso (rinuncia posto di sostegno), infatti, non si potranno ottenere supplenze per tutte le classi di concorso del medesimo grado di istruzione del posto di sostegno, relativamente al quale si è rinunciato (oltre alle supplenze su sostegno del medesimo grado); nel secondo caso (rinuncia posto comune), invece, non si potranno ottenere supplenze per l’insegnamento, relativamente al quale si è rinunciato (oltre alle supplenze su sostegno del medesimo grado).
Precisiamo che:
- le sanzioni suddette si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- le sanzioni di cui sopra si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
- le sanzioni summenzionate riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate);
- le sanzioni suddette non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Abbandono del servizio
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In sostanza, in caso di abbandono del servizio, non si potrà ottenere alcuna supplenza dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.
Quando si può lasciare supplenza dalla GI
Le supplenze conferite dalle GI si possono lasciare:
- per le supplenze conferite da GaE e GPS;
- per le supplenze al 30/06 e al 31/08, conferite anche dalle medesime GI.
I docenti impegnati in una supplenza breve, che non dovessero accettare le supplenze di cui ai punti sopra riportati, non sono soggetti a nessuna sanzione.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
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