Graduatorie di istituto 2022/24, quando è possibile il completamento orario. Condizioni e limiti

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I docenti, che ottengono una supplenza dalle graduatorie di istituto a orario non intero, hanno titolo a completare l’orario d’insegnamento. Limiti e condizioni.

Graduatorie di istituto 2022/24

Le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie di istituto si sono aggiornate, per il biennio 2022/23-2023/24, entro il 31 maggio u.s.

Graduatorie GPS: ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI

Supplenze da GI

Le graduatorie di istituto sono utilizzate ai fini dell’attribuzione delle supplenze brevi e, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS, per le supplenze al 31/08 e al 30/06. 

Le GI si scorrono nell’ordine seguente:

  • prima fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE;
  • seconda fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS;
  • terza fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS.

Completamento orario

I docenti in servizio su una supplenza ad orario non intero (conferita da GI – il completamento è previsto anche per chi ha ottenuto una supplenza da GaE o GPS) ha titolo al completamento orario, secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

– l’aspirante deve aver ottenuto la supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi (viceversa non ha titolo al completamento);

– si ha titolo al completamento, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo;

– il completamento:

  1. è possibile nell’ambito di una sola provincia;
  2. è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria);
  3. entro il limite orario suddetto, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
  4. per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse;
  5. può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
  6. può realizzarsi anche tra scuole statali e non, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Alla luce del punto 3 sopra riportato, precisiamo che il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado

Quanto al punto 5, precisiamo che l’espressione “sedi scolastiche” è stata utilizzata probabilmente per rendere esplicito che il completamento non può avvenire in più di tre sedi anche se appartenenti alla medesima autonomia scolastica (che, com’è noto, può avere più sedi anche in comuni diversi), come conferma l’altro limite di massimo due comuni.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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