Graduatorie ATA terza, trasloco non è motivo sufficiente per cambiare le scuole nella domanda

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Graduatorie ATA terza fascia: la domanda presentata entro il 26 aprile cristallizza una determinata richiesta per i tre anni scolastici 2021/22, 2021/22, 2022/23. Questo significa che nel periodo di vigenza delle graduatorie non è possibile modificare la provincia richiesta, le scuole scelte, aumentare il punteggio con nuovi titoli e servizi.

Una nostra lettrice chiede

Avrei bisogno di un’informazione: Lo scorso Aprile ho inserito per la prima volta la domanda per la graduatoria ATA come collaboratore scolastico e assistente amministrativo.
Inaspettatamente in questi giorni si è prospettato per me un trasloco in tutt’altra zona e abbastanza lontano dalla scuola principale dove io ho inoltrato la domanda e anche dalle altre 29 scuole inserite nella lista. Poco fa ho letto sul vostro sito questa nota:
“La necessità di inserimenti e/o rettifiche deve essere avallata da un provvedimento del dirigente scolastico destinatario della domanda.”
Volevo chiedere se nelle rettifiche consentite in questo caso ci sarebbero anche la modifica delle scuole nella lista e l’inoltro in altra segreteria di tutt’ altro Istituto scolastico.

La risposta è negativa. Situazioni personali che portano a considerazioni diverse rispetto alla scelta effettuata per la provincia e le scuole non possono essere tenute in considerazione, anche perché non sarebbe prevedibile quante sarebbero le  richieste del genere, e di conseguenza le graduatorie diventerebbero “instabili”.

Una volta costituite invece le graduatorie devono rimanere tali per i tre anni scolastici, a meno che non vengano effettuati dei depennamenti per mancata convalida del titolo di accesso.

Tra l’altro la parte precedente del messaggio inoltrato dalla collega prevede

“La funzione di gestione delle posizioni consente alla scuola di:
‐ inserire nuove domande, nel solo caso in cui esista un contenzioso a seguito del quale venga riconosciuto all’interessato il diritto a partecipare
‐ modificare le domande inoltrate dagli interessati al fine di recepire eventuali rettifiche per errori materiali degli stessi;

La necessità di inserimenti e/o rettifiche deve essere avallata da un provvedimento del dirigente scolastico destinatario della domanda o da un provvedimento giurisdizionale. ”

La richiesta avanzata non può essere considerata errore materiale.

Graduatorie ATA terza fascia: provvisorie dall’8 luglio, correzione errori materiali, supplenze. Le ultime notizie [GUIDA]

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Pubblicato in ATA

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