Graduatorie ATA terza fascia: scadenza titoli oggi 22 aprile. Il decreto non prevede riserve o deroghe per corsi non conclusi

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Oggi, 22 aprile, è l’ultimo giorno per conseguire i titoli validi per l’aggiornamento/inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 26 aprile ma, come ha chiarito il Ministero, la scadenza per i titoli resta ferma al 22 aprile. Quali sono quelli valutabili?

Qui il link per compilare l’istanza

Chiarimenti del Ministero

Il decreto di proroga al 26 aprile

“A seguito della proroga del termine di presentazione delle domande disposta dal DM 20.4.2021, n. 138, possono essere dichiarati titoli di servizio e di cultura conseguiti successivamente al 22 aprile ed entro il 26?

No, la proroga del termine è circoscritta esclusivamente alla presentazione della domanda e non si estende agli altri profili previsti dal bando in quanto disposta unicamente per venire incontro alle difficoltà di presentazione delle istanze di partecipazione a fronte della straordinaria situazione epidemiologica in atto. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati, possono pertanto essere dichiarati esclusivamente i titoli di servizio e di cultura maturati e conseguiti entro la data del 22 aprile come previsto dal bando di concorso.”

No riserva o deroga, tranne titolo di accesso conseguito all’estero e ancora non dichiarato equipollente

Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 non prevede riserva o deroghe per titoli ancora da conseguire, anche se dovessero concludersi entro l’anno scolastico 2020/21.

L’unico caso in cui è possibile la riserva è  indicato nel DM n. 50 del 3 marzo 2021 e chiarito dal Ministero con apposita FAQ

Il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, posso presentare domanda di inserimento nelle graduatorie Ata terza fascia?

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali.

Quali sono i titoli valutabili

Titoli di cultura

Oltre al punteggio per il titolo di accesso, in linea generale i titoli culturali valutabili che danno un punteggio aggiuntivo sono:

  • Laurea: può essere valutata per il profilo dell’assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere. Non viene invece conteggiata per i profili del collaboratore scolastico, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie. Vale due punti indipendentemente dal voto ottenuto;
  • Attestato di qualifica professionale relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici: solo per AA;
  • Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici: solo per AA;
  • Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti: no per CS;
  • Certificazioni informatiche e digitali;
  • Diploma di maturità (in aggiunta al titolo d’accesso solo per guardarobiere, addetto alle aziende agrarie);
  • Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari: riguarda solo il profilo del collaboratore scolastico. Se ne possono valutare due: una Osa e una Oss, un punto per ognuna.

Le tabelle di valutazione per ogni profilo:

Titoli di servizio

Anche per i titoli di servizio resta come data di scadenza il 22 aprile.

In sintesi, il punteggio per il servizio svolto è il seguente:

  • 0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni per servizio prestato nelle scuole statali;
  • 0,25 punti per ogni mese (o 16 giorni) di servizio svolto in scuole non statali;
  • altro servizio prestato in scuola statale, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente: 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Metà punteggio per servizio prestato in scuole non statali.

L’Altro servizio per i profili del guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e del collaboratore scolastico viene valutato con 0,15 punti al mese e fino a un massimo di 1,80 punti per ciascun anno scolastico.

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Pubblicato in ATA

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