Graduatorie ATA terza fascia, quando le domande: prima o dopo le 24 mesi (forse tra aprile e maggio)?

WhatsApp
Telegram

E’ attesa per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia. Dopo tre anni nel 2024 è prevista l’apertura delle domande. Altro aggiornamento, seppure riguardante una platea inferiore di aspiranti, è quello delle graduatorie di prima fascia, anche dette 24 mesi poiché vi accede chi ha maturati 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Quando si aprirà la finestra temporale per presentare domanda?

Al momento si tratta di ipotesi. Seguendo le date degli anni scorsi dell’aggiornamento delle 24 mesi, le domande sono state aperte tra fine aprile e metà (o poco oltre) maggio. Lo scorso anno le domande potevano essere presentate dal 27 aprile al 18 maggio. Quest’anno potrebbe esserci all’incirca la stessa finestra temporale.

Dubbio maggiore invece sulle date per la terza fascia. Nel 2021 erano state aperte prima le domande per la terza fascia (22 marzo- 22 aprile, con successiva proroga al 26) e poi quelle per le 24 mesi (23 aprile-14 maggio).

Potrebbe accadere lo stesso, ma quest’anno ci sono da considerare le novità sui profili e i titoli di studio che il decreto di terza fascia dovrà recepire. Senza dimenticare che tali novità entreranno in vigore dal 1° maggio, ragion per cui appare strano che l’aggiornamento possa essere fatto prima. Più plausibile allora che avvenga prima l’aggiornamento delle 24 mesi e poi, o in concomitanza, quello della terza fascia?

I sindacati a breve dovrebbero essere convocati per l’informativa.

Ad ogni modo per gli aspiranti non cambierà le carte in tavola se verrà fatto prima un aggiornamento e l’altro dopo. Ciò perché per il cambio provincia gli aspiranti in prima fascia devono comunque attendere un anno.

Requisiti terza fascia ATA

La novità più importante è l’introduzione della certificazione informatica come titolo di accesso insieme al titolo di studio, ad esclusione del profilo del collaboratore scolastico.

I requisiti di accesso di base richiesti in base al nuovo CCNL:

Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Operatore scolastico: attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Requisiti ATA 24 mesi

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

ATA, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale diventa requisito di accesso per le graduatorie terza fascia. ESAMI ONLINE APERTI

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri