Graduatorie ATA terza fascia: ecco quali attestati e titoli danno punteggio per assistente amministrativo
Riapertura e aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia. I nuovi elenchi saranno validi per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica nelle prossime settimane (Il MInistero ha proposto dal 2 febbraio al 1° marzo, ma non c’è ancora una data certa).
Una delle richieste è quella relativa alla tabella di valutazione dei titoli, di cui OrizzonteScuola ha pubblicato una bozza (come tale l’Amministrazione potrà ancora modificarla).
Per il profilo dell’assistente amministrativo sono validi, oltre al punteggio per il titolo di studio utile per l’accesso:
- diploma di laurea (si valuta un solo titolo): 2 punti
- Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50
- attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4) (6): 1 punto
- idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: 1 punto
- certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) quali ECDL,NUOVA ECDL, MICROSOFT, EUCIP, IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS, EIRSAF (ordinanza n 3506 del 10 luglio 2017) IDCERT (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e 1705 del 20/07/2020)
A questi è possibile aggiungere i punteggi per il servizio eventualmente svolto.
Attenzione alle “NOTE” alla tabella di valutazione dei titoli
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi nè in voti nè in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.
(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il personale da inviare all’estero.
Differenza nella valutazione degli attestati
(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
Scarica la bozza della tabella di valutazione titoli
Scarica la bozza di aggiornamento delle graduatorie
Graduatorie ATA terza fascia, come compilare la domanda. Tutte le Guide e le FaQ