Graduatorie ATA terza fascia e nuovo CCNL, per non decadere utile servizio prestato come collaboratore scolastico?
Il nuovo CCNL firmato definitivamente all’Aran il 18 gennaio rivoluziona l’accesso nelle graduatorie ATA di terza fascia. Per tutti i profili, dall’entrata in vigore del nuovo Contratto, ovvero dal 1° maggio 2024, sarà necessario essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale + il titolo di studio richiesto in base al profilo o ai profili per cui ci si inserisce. Esclusi dalla novità i collaboratori scolastici per i quali la certificazione informatica non sarà obbligatoria.
La certificazione diventa obbligatoria anche per il personale già inserito in graduatoria.
Le casistiche:
- il personale già inserito in graduatoria e che non ha mai svolto supplenza deve acquisire la certificazione ed esserne in possesso al momento della presentazione della domanda di aggiornamento
- il personale che effettua un nuovo inserimento deve ugualmente essere in possesso della certificazione quando presenta domanda
- il personale che è già in graduatoria e ha svolto servizio ha tempo un anno per acquisire la certificazione e non decadere dalle graduatorie
Si pone qui il caso (che diversi lettori hanno presentato) di un collaboratore scolastico (CS) che ha prestato servizio solo per tale profilo, pur essendo inserito in terza fascia anche per assistente amministrativo (AA) e assistente tecnico (AT). Per questi ultimi due profili, come detto, diventa infatti obbligatorio essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
L’AA o AT decade dalle graduatorie perché il servizio richiesto non è stato prestato nel profilo AA o AT oppure vale la supplenza svolta come CS?
Nel CCNL si scrive genericamente “non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza” senza specificare che il servizio debba essere stato svolto come assistente amministrativo o tecnico o comunque per i profili per i quali è obbligatoria la certificazione informatica come titolo di accesso.
Ecco cosa dice il comma 10 dell’art. 59:
I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
Anche su questo punto sono necessari chiarimenti da parte il Ministero. Per come è scritta la norma, in ogni caso, sembrerebbe valido anche il servizio prestato nel profilo del collaboratore scolastico.