Graduatorie ATA terza fascia, compilazione domanda: come si recupera servizio a.s. 2017/18 non valutato per intero

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Importante precisazione del Ministero su servizio già dichiarato nel precedente aggiornamento, riferito all’anno scolastico 2017/18. In quell’occasione non era stato possibile dichiarare ancora tutto il servizio, la scadenza per la domanda era posta al 30 ottobre 2017.

Nel caso in cui si importino servizi in parte sovrapposti ai servizi già dichiarati in occasione del precedente aggiornamento, come è meglio operare?

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO).

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda. Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio. In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.
Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

Le altre FAQ

Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?
L’istanza è la seguente: “Graduatorie di istituto ATA III fascia”.

Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?
I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?
Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta Profili e Modalità d’accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?
Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.

Come modificare la Provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata effettuata la scelta della scuola destinataria della domanda e non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, una di queste sezioni è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellarle prima di procedere alla modifica della provincia.

Quali dati sono precompilati a sistema?

Sono precompilati dal sistema e non modificabili:

  • I dati anagrafici
  • I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ B – “Come modificare i dati di recapito personali”)
  • I dati delle graduatorie pregresse
  • I servizi già dichiarati nel precedente triennio

Sono precompilati e modificabili:

  • I dati di residenza, preimpostati con il recapito.
  • I titoli e le modalità d’accesso e gli ulteriori titoli valutabili per i profili in conferma/aggiornamento
  • Le certificazioni informatiche già note

Sono precaricati e modificabili:

  • I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

In caso di profili in inserimento saranno precaricati tutti i servizi dell’aspirante mentre in caso di aggiornamento saranno precaricati i soli servizi dall’A.S. 2017/18

È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?
Si veda la voce Assistenza di questo sito.

Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?
Le date sono stabilite dal Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021. L’apertura è prevista dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 2021.

Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?
I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 26 febbraio 2021 alle ore 10:00); devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Quale profilo devo indicare nella sezione relativa ai servizi?
I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

È valutabile, nell’ambito della procedura, la certificazione informatica “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl?
Sì, a seguito di parere reso dalla Direzione generale dei sistemi informativi e la statistica, si riconosce la valutabilità, nell’ambito della presente procedura, della certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl.

In particolare, è riconosciuta analogia tra i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised” e i sillabi dei seguenti corsi “IDCert livello Specialised”:

CAD 2D
CAD 3D
Audio Editing
Video Editing
Digital Marketing
IT Security 2.0
Robotics

Come posso indicare il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

  • se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

Ho un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo perchè l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico.
Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

Sono già presente nelle graduatorie III fascia ATA per il triennio 2017/2019 ma alcuni servizi, precedentemente dichiarati, hanno avuto una diversa valutazione. Come posso fare per comunicare la variazione intervenuta?
Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

  • comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;
    oppure

in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

Nel servizio da me prestato sono presenti periodi di interruzione della retribuzione o assenza. In che modo devo comunicare i predetti periodi?
Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

Sto effettuando l’aggiornamento di un profilo per cui ero già presente nelle graduatorie del triennio precedente e, contestualmente, l’inserimento per un nuovo profilo; come devo dichiarare i servizi?
I servizi sono di tre diverse tipologie:

  • quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;
  • quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;
  • quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.

In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.
Nella nota in coda alla domanda devono essere segnalati gli eventuali servizi effettuati negli anni precedenti l’aggiornamento del 2017 e a suo tempo non dichiarati.

Le modalità di accesso richieste in istanza sono quelle previste dall’art. 4 o dall’art. 5 del bando?
L’art. 4 del bando si riferisce alla scelta della provincia, mentre le modalità di accesso previste dalla funzione sono quelle dell’art. 5, cioè le seguenti:

MODALITA’ DI ACCESSO A – di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d”istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia
MODALITA’ DI ACCESSO B – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia
MODALITA’ DI ACCESSO C – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia
MODALITA’ DI ACCESSO D – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima graduatoria per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;
MODALITA’ DI ACCESSO E – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalle medesime graduatorie/elenchi per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;
MODALITA’ DI ACCESSO F – di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;
MODALITA’ DI ACCESSO G – di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Le predette modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.

Si precisa che i 30 giorni di servizio, anche non continuativi, devono essere stati prestati prima del 25.7.2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

All’art. 3, comma 1, lettera a) iii del DM 50/2021, si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti?

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:
a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia, di cui al punto 4) dell’Allegato A/1, dal momento che, pur essendo stato valutato come titolo di accesso, dà luogo ad una certificazione separata?
E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.

Graduatorie ATA terza fascia, come compilare la domanda. Tutte le Guide e le FaQ

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Pubblicato in ATA

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