Graduatorie ATA terza fascia collaboratore scolastico: chi accede con la terza media e a chi occorre il diploma. I titoli che danno punteggio

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Graduatorie terza fascia ATA: anche per il prossimo aggiornamento (2021) la licenza media sarà titolo d’accesso solo se già inseriti negli elenchi e mai cancellati. Se si è saltato qualche aggiornamento, non ci si potrà reinserire con diploma secondaria I grado, occorre il titolo previsto dal DM del 3 marzo 2021 per il profilo di collaboratore scolastico. 

Il nuovo aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia è disciplinato dal DM n. 50 del 3 marzo 2021.

Le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia avranno validità triennale, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/23. Sostituiranno integralmente le  ultime bandite nel 2017 ed entrate in vigore dal 1° settembre 2018, per effetto della proroga con decreto prot. n. 947 del 01/12/2017.

Titolo di accesso collaboratore scolastico

Il Dm  n. 50 del 3 marzo 2021 inerente le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA ha chiarito che i titoli culturali di accesso al profilo professionale di Collaboratore scolastico sono:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Eccezioni

Le sole deroghe del titolo di studio d’accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA sono:

  • Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie;
  • Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, (fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3), siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto, sono validi i titoli di studio richiesti dall’ ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi;
  • Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi svolti entro il 25 luglio 2008, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ ordinamento all’epoca vigente.

Dunque se l’aspirante ha mancato un aggiornamento/rinnovo delle graduatorie, non ha almeno 30 giorni di servizio entro il 25 luglio 2008 oppure non è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004, non ha titolo d’accesso nelle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico con la sola licenza media.

Titoli che danno punteggio

  • Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni (si valuta un solo titolo)
  •  Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):
  • il servizio svolto

Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento 2021. Le FAQ

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Pubblicato in ATA

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