Graduatorie ATA prima fascia: il servizio nelle scuole paritarie non entra nel computo dei 24 mesi ma dà punteggio

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Il servizio prestato in scuole paritarie, pur non costituendo requisito per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, viene comunque considerato ai fini del punteggio. Secondo quanto previsto dalla nota 4 delle tabelle di valutazione allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 2009, il punteggio riconosciuto per tali servizi è ridotto alla metà rispetto a quello ottenibile con attività svolte presso scuole statali.

Il servizio deve essere autocertificato e può essere valutato solo se risulta versata la contribuzione previdenziale, come previsto dalla normativa vigente. È importante precisare che questo tipo di servizio non permette l’accesso diretto alle graduatorie, ma può contribuire all’incremento del punteggio complessivo in caso di altri requisiti già posseduti.

Punteggi attribuiti secondo il profilo

A seconda della tipologia di servizio, il punteggio attribuito per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è il seguente:

  • 0,25 punti per servizio svolto nello stesso profilo professionale (es. collaboratore scolastico);
  • 0,05 punti per altro servizio nei profili di assistente amministrativo, tecnico, cuoco, infermiere;
  • 0,075 punti per i profili di guardarobiere, collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie.

Requisiti per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi

Per accedere alle graduatorie ATA 24 mesi, è necessario aver maturato almeno 24 mesi di servizio (o 23 mesi e 16 giorni) in istituzioni scolastiche statali. Tali servizi possono essere anche non continuativi, purché riconducibili allo stesso profilo professionale. Il servizio presso scuole paritarie, pertanto, non concorre al conteggio dei mesi necessari per l’inserimento in graduatoria, ma interviene solo nella fase successiva di valutazione del punteggio.

Ricordiamo i requisiti di servizio:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, si valuta anche il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

*Il MIM ha chiarito che: “in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati“.

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

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Pubblicato in ATA

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