Graduatorie ATA prima fascia, come calcolare i 24 mesi di servizio

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Dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio gli aspiranti ATA di prima fascia potranno presentare domanda di inserimento/aggiornamento. Per entrare in prima fascia, le graduatorie utili per i ruoli e le supplenze, è necessario aver maturato almeno due anni di servizio come ATA nelle scuole statali.

Come calcolare i 24 mesi?

Nel computo del servizio utile per il raggiungimento dei 24 mesi, le frazioni di 16 o più giorni sono considerate come mese intero. È importante non sommare tra loro più frazioni inferiori ai 16 giorni per ottenere un mese. I giorni in eccesso vanno aggiunti ai mesi già maturati. Esempi calcolo

Le indicazioni ministeriali, richiamando l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, specificano che:

  • i mesi interi vanno considerati come tali, indipendentemente dal numero effettivo di giorni di ciascun mese;
  • le frazioni di mese si sommano tra loro, con un mese calcolato ogni 30 giorni complessivi;
  • se la frazione residua è superiore a 15 giorni, essa vale un mese intero.

Non è ammessa la trasformazione diretta del servizio totale in giorni dividendo il totale per 30.

Calcolo dei periodi continuativi su più mesi

Per i periodi di servizio continuativi che attraversano più mesi, il calcolo parte dal primo giorno di servizio e include i giorni fino al giorno precedente dello stesso numero nel mese successivo. I giorni restanti nel mese finale sono conteggiati come da calendario.

Inclusione dei periodi retribuiti

Rientrano nel computo anche i periodi in cui l’assenza è equiparata a servizio effettivo, come previsto dal C.C.N.L. vigente e dalla normativa:

  • i congedi parentali retribuiti, anche al 30%, previsti dagli articoli 32 e 33 del D.L.vo 151/2001;
  • i periodi di assenza retribuiti parzialmente secondo l’art. 19, commi 4 e 10 del CCNL 2006/09;
  • le assenze per astensione obbligatoria, in caso di impossibilità a prendere servizio.

Periodi non retribuiti e continuità del servizio

Anche i periodi non retribuiti possono essere computati se non interrompono l’anzianità di servizio, come nei casi di:

  • congedo parentale non retribuito;
  • sciopero.

Tali periodi possono concorrere al raggiungimento del requisito dei due anni di servizio richiesti per l’accesso ai concorsi previsti dall’art. 554 del D.L.vo 297/94.

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Pubblicato in ATA

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