Graduatorie ATA: il servizio di “collaborazione coordinata e continuativa” non è oggetto di valutazione

Graduatorie ATA terza fascia: la consulenza sui titoli di accesso, i servizi prestati, i titoli valutabili. E’ possibile presentare la domanda di inserimento e aggiornamento entro il 22 aprile 2021 tramite Istanze online dal sito del Ministero.
Buongiorno,
con riferimento al recente dm 50/2021 e, in particolare, ai titoli di servizio previsti per le supplenze di assistente amministrativo, vorrei sapere quanto segue:
– se un servizio di collaborazione coordinata e continuativa come docente di applicazioni grafiche prestato tra il 1999 e il 2001, per un totale di 19 mesi, c/o Fondazione Enaip Lombardia, con contribuzione Inps registrata nell’ambito del lavoro parasubordinato, può rientrare tra quelli previsti a pag. 20, punto 8, del suddetto dm: “Altro servizio
prestato in una qualsiasi delle scuole… elencate al punto 7.2”;
– se un servizio di collaborazione coordinata e continuativa come segretario di quartiere e operatore culturale prestato tra il 1982 e il 1986, per un totale di 57 mesi, c/o il Comune di Cremona, senza contribuzione Inps perché non era stata ancora resa obbligatoria, ma con orario e obblighi uguali a quelli di un dipendente, può rientrare tra
quelli previsti a pag. 20, punto 8, del suddetto dm: “… servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali”.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro”
di Giovanni Calandrino – I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate al D.M.
Dunque i servizi prestati con contratti co.co.co. (contratti di collaborazione continuativa) non sono oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.
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