Graduatorie ATA 24 mesi, valutazione servizio fino a data scadenza domande. Per Dsga ff valgono anche gli anni 2021/22 e 2022/23. Chiarimenti USR Lombardia

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Sono prorogate al 25 maggio le domande per inserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi o per aggiornare la propria posizione. L’USR Lombardia ha redatto una nota di chiarimenti sul servizio svolto in qualità di Dsga facente funzione e sulla valutazione del servizio fino al 8 maggio.

Nella circolare di indizione dei bandi del 5 aprile viene specificato che il servizio prestato in qualità di DSGA facente funzione, negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, vale come servizio svolto in qualità di assistente amministrativo:

A seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, si rappresenta, inoltre, l’esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell’a.s. 2019/2020 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

La medesima possibilità deve essere prevista, inoltre, anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020/2021 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.

Per i Dsga ff 0,50 punti per lo stesso profilo professionale, 0,10 punti per gli altri profili professionali.

L’USR Lombardia ritiene invece vado considerato valido anche il servizio prestato come Dsga ff negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23  ricordando che “con nota n. 25806 del 9 settembre 2022, recante “Indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. Avvio a.s. 2022/2023”, l’USR Lombardia – Ufficio VII inoltrava ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia anche l’Intesa del 6 settembre 2022, con la quale le parti firmatarie – nel ripercorrere l’Intesa del 18.09.2020 – hanno concordato “che il servizio prestato in qualità di DSGA con incarico conferito ai sensi della presente Intesa, vista la Nota MIUR DGPER 6 marzo 2013, prot. n. 2326 sia valutato, ove previsto, ai sensi del punto 6 della tabella A/1 (assistente amministrativo) con punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni”.

Pertanto, si evince che il servizio prestato dagli assistenti amministrativi non di ruolo in qualità di DSGA possa essere dichiarato e valutato nei termini di cui sopra anche per l’anno scolastico 2022/2023, purché l’incarico sia stato conferito nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dall’Intesa del 18 settembre 2020 e dall’Intesa del 6 settembre 2022, oltre che dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020 relativo al triennio 2019-2022, la cui validità è stata prorogata anche per l’a.s.2022/2023.

Come concordato e condiviso con le Organizzazioni Sindacali, tale orientamento è da ritenersi applicabile anche all’anno scolastico 2021/2022“.

Servizio fino alla data di scadenza delle domande

Inoltre la nota dell’USR Lombardia chiarisce che relativamente ai requisiti di ammissione al concorso per i candidati non inseriti nella graduatoria permanente, si rammenta quanto previsto dall’art. 2 comma 10 di ciascun bando, ovvero che “i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso”. Dunque, i titoli di servizio dichiarati e posseduti entro la data del 18 maggio 2023, quale termine ultimo di presentazione delle domande tramite l’applicativo ministeriale Polis Istanze on line, potranno essere valutati solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione, della effettiva sussistenza del requisito della permanenza in servizio, dichiarato dal candidato sino alla data del 18 maggio 2023.

In considerazione della proroga delle domande al 25 maggio, la data di scadenza per la valutazione dei servizi al 18 maggio dovrebbe restare ferma.

Servizio militare

Relativamente alla valutazione del servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego, la nota “ribadisce quanto espressamente previsto nel documento costituente l’Allegato n. 1 di ciascun bando di concorso “Avvertenze alle Tabelle A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5”, ovvero che trattasi di servizio “da considerarsi come prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”. In questa sede non vi è dunque spazio e/o ragione giuridica tesa ad attribuire una diversa valutazione a tale tipologia di servizio“.

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Pubblicato in ATA

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