Graduatorie ATA 24 mesi, invio e modifiche domanda entro le ore 14 del 30 maggio. Come verificare il corretto inoltro

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Entro le ore 14 del 30 maggio 2024 il personale ATA può inviare la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Entro la stessa data è possibile modificare la domanda già inoltrata, nel caso in cui ci si renda conto di aver inserito degli errori o aver omesso dei titoli valutabili. Ecco come fare per eseguire correttamente le operazioni.

Passi per presentare domanda

I passi che l’aspirante deve compiere per presentare la domanda su Polis Istanze online:
1. Accedere alla pagina principale delle “Istanze online”, la home page pubblica del Servizio con le proprie credenziali.
2. Compilare la domanda (utilizzando la funzione “Inserisci”)
3. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”)
4. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
5. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato.

Corretto inoltro

La procedura di presentazione della domanda è completata correttamente solo se la domanda viene “inoltrata”. Le domande inserite nel sistema ma non inoltrate non verranno considerate valide.

Per verificare il corretto inoltro bisogna:

1. Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato .pdf
2. Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato “inoltrata”
3. Accedere alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page personale di Istanze online e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.

Modificare una domanda già inoltrata

Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF si possono modificare solo previo annullamento dell’inoltro. L’aspirante deve annullare tramite apposita
funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro. Quindi, se l’aspirante avesse necessità di modificare alcune informazioni inserite (relativamente alle caselle del modulo domanda o agli allegati), deve:
1. annullare l’inoltro;
2. apportare le modifiche;
3. procedere con un nuovo inoltro.

Il nuovo inoltro deve avvenire entro il 30 maggio, ore 14.

Ai fini dell’inoltro/annullamento inoltro dell’istanza è obbligatorio inserire le sezioni e le dichiarazioni obbligatorie.

GUIDA Ministero

Requisiti ATA 24 mesi

I requisiti per accedere nelle graduatorie ATA 24 mesi (OM 21/2009):

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

Requisito essenziale per le 24 mesi ATA è l’aver svolto 24 mesi di servizio.

Il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

*nella nota di indizione dei bandi si chiarisce che: “in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati“.

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

I bandi ATA 24 mesi

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Pubblicato in ATA

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