Graduatorie ATA 24 mesi, esempio calcolo: “Fare una tabella con i mesi e una con i giorni”

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Al via da oggi le domande per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Si tratta dell’aggiornamento annuale delle graduatorie ATA da cui si attinge per i ruoli e le supplenze al 30 giugno e 31 agosto. Chi può iscriversi alle graduatorie di prima fascia? L’accesso è rivolto solo a coloro che hanno maturato due annualità di servizio nella scuola statale, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Il dubbio di tanti aspiranti in queste settimane è stato: rientro nei 24 mesi? Come calcolare il servizio per raggiungere il requisito?

Durante la diretta del 26 aprile Cristina Dal Pino di Anief ha consigliato agli aspiranti che intendono presentare domanda perché hanno maturato (o credono di averlo maturato) il servizio necessario di fare due tabelle: una con i mesi e l’altra con i giorni di servizio. La sindacalista ha fatto poi un esempio: supplenza dal 12 ottobre al 29 gennaio, quindi 2 mesi e 18 giorni di servizio.

Si ricorda che le frazioni di 16 o più giorni valgono come mese anche per la valutazione del servizio, non cadendo nell’errore di sommare le singole frazioni di 16 giorni. I giorni in avanzo si sommano infatti ai mesi.

Riportiamo le indicazioni ministeriali sul calcolo dei 24 mesi:

Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando (OM 23.02.2009, n. 21):
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è ammissibile un computo basato su tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo
intercorrente tra tale giorno e il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Rientrano i periodi retribuiti, ad esempio per congedo parentale:

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di
servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono
computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).

Dal Pino ne ha parlato in 31:03 Il congedo parentale non retribuito può essere computato nei 24 mesi?

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Pubblicato in ATA

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