Graduatorie ATA 24 mesi, ecco tutti i requisiti richiesti: la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non serve
Entro il 30 maggio (ore 14) gli aspiranti ATA possono presentar domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie 24 mesi, utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell’anno scolastico 2024-25.
Un dubbio fino alla vigilia dell’apertura delle domande è stata la richiesta della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come titolo di accesso, requisito indicato in diversi bandi dei concorsi, per soli titoli, ATA.
La confusione si è creata poiché dal 1° maggio sono entrate in vigore le disposizioni sul nuovo ordinamento ATA introdotte dal CCNL 2019-21 che, fra gli altri punti, prevede la certificazione digitale come titolo di accesso nelle graduatorie ATA di terza fascia per tutti i profilli, ad esclusione del collaboratore scolastico.
La questione è stata affr0ntata anche con Cristina Dal Pino di Anief durante la diretta del 10 maggio.
Vorrei sapere se, per un nuovo inserimento nelle graduatorie 24 mesi come assistente tecnico, serve anche il certificato di alfabetizzazione digitale oltre al diploma?
“Non serve il certificato di alfabetizzazione digitale. L’articolo 59, comma 9, del CCNL 2019-21 afferma che l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso al nuovo sistema di classificazione non costituisce motivo di esclusione dalle graduatorie vigenti. L’articolo 59, comma 10, riguarda i dipendenti di terza fascia e prevede che debbano acquisire la certificazione di alfabetizzazione informatica entro un anno. Tuttavia, questo non si applica alla prima fascia”.
Requisiti ATA 24 mesi
Allora, i requisiti richiesti per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi restano quelli indicati dall’OM 21/2009, ovvero:
Titoli di studio
A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità .
B ) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.
C ) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie (il nuovo operatore dei servizi agrari):
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Requisiti:
a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
Titoli di servizio:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
*nella nota di indizione dei bandi si chiarisce che: “in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati“.
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.
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