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Graduatorie ATA 24 mesi, domanda non obbligatoria: aspirante può stare in terza fascia. Ma perché può essere conveniente?

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In attesa della nota ministeriale che indice i bandi regionali per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, di prima fascia, si ricorda che la domanda non è obbligatoria. Alle graduatorie ATA 24 mesi si accede, oltre al possesso degli altri requisiti, con 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Un lettore chiede:

Buongiorno, sono un cs in terza fascia, volevo sapere se devo fare per forza domanda per entrare nelle 24 mesi avendo i requisiti. Grazie

No la domanda non si presenta “per forza”. L’aspirante può rimanere in terza fascia, se lo ritiene opportuno. Tuttavia essere in prima fascia può risultare più conveniente, anche se ogni aspirante deve valutare le proprie priorità ed è libero di scegliere.

L’istanza, attesa dopo Pasqua, non è obbligatoria bensì volontaria.

Ma perché è conveniente stare in prima fascia?

Innanzitutto è dalla graduatoria ATA 24 mesi che si attinge per i ruoli nell’anno scolastico 2023/24. L’aspirante valuta quindi prima di tutto questa possibilità: non tutti aspirano al ruolo, per alcuni il lavoro come ATA può essere solo di passaggio in attesa di altra occupazione. A chi invece aspira alla stabilizzazione certa e al ruolo la presentazione di domanda per la 24 mesi rappresenta l’occasione da non perdere.

Un altro motivo per cui stare in prima fascia può essere più conveniente è rappresentata dalla possibilità di avere supplenza: le supplenze vengono assegnate seguendo l’ordine prima, seconda e terza fascia. L’incarico a tempo determinato è pertanto più sicuro rispetto all’incarico da terza fascia. E’ pur vero che coloro che hanno maturato un punteggio importante, anche se sono in terza fascia, possono trovare facilmente supplenza (da valutare anche la provincia e le esigenze delle scuole).

In ogni caso l’aspirante che decidesse per qualsiasi motivo di non inserirsi in prima fascia, può facilmente ripensarci e farlo l’anno successivo. Le graduatorie ATA 24 mesi si aggiornano infatti annualmente, mentre la terza fascia ogni tre anni.

Ricordiamo i requisiti per le graduatorie 24 mesi:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Tra i requisiti di accesso i titoli di studio.

A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità .

B ) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.

C ) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F ) – Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

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