Graduatorie ATA 24 mesi, bandi concorso attesi in primavera. La certificazione informatica non è titolo di accesso

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Diverse novità in arrivo per le graduatorie di terza fascia ATA dopo la firma definitiva del CCNL Istruzione e ricerca. Dal 1° maggio 2024 entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione che prevede, fra gli altri punti, l’inserimento dell’operatore scolastico e l’obbligo della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per tutti i profili, tranne il collaboratore scolastico.

La novità della certificazione informatica non riguarda i candidati che si inseriscono in prima fascia.

I bandi di concorso per le graduatorie ATA 24 mesi sono attesi, come ogni anno, in primavera. Come detto sopra le disposizioni sul nuovo sistema di classificazione entrano in vigore il 1° maggio. I bandi 24 mesi dovrebbero arrivare prima di tale data.

In ogni caso, la novità della certificazione informatica, quale titolo di accesso insieme al titolo di studio richiesto per ogni profilo, riguarda solo la terza fascia.

Così il CCNL sulla parte relativa alle norme di prima applicazione:

Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo
professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Considerato che tutti gli aspiranti inseriti in terza fascia e che hanno svolto supplenza dovranno acquisire la certificazione entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il prossimo anno tutti coloro che entreranno in prima fascia saranno comunque in possesso della certificazione informatica.

Il probabile slittamento dell’aggiornamento delle graduatorie ATA nel 2025 riguarda anche in questo caso soltanto la terza fascia.

Requisiti graduatorie ATA 24 mesi

Per iscriversi nelle graduatorie 24 mesi, utili per ruoli e supplenze, è necessario aver svolto 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni di servizio nelle scuole statali.

I requisiti completi:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Titoli di accesso graduatorie 24 mesi

Oltre ai requisiti sopra detti, i titoli di studio di accesso per ogni profilo sono:

A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità.

B ) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.

C ) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F ) – Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

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Pubblicato in ATA

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