Graduatorie ATA 24 mesi 2025: “Il bando sarà aggiornato”. CIAD requisito? Gli assistenti potranno fare domanda per collaboratore?

Attesa in primavera la nota di indizione dei bandi di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2025. Al momento non ci sono state comunicazioni da parte del Ministero, né il tema è stato oggetto di confronto al tavolo svoltosi ieri sugli organici del personale ATA. L’attesa è tanta dal momento che arriveranno probabilmente novità dal CCNL 2019/21,non entrate a pieno regime in occasione dell’aggiornamento della prima fascia dello scorso anno.
Ne ha parlato Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua durante la diretta di Orizzonte Scuola tv del 19 marzo, interpellato da un utente che chiedeva la data di uscita del bando 24 mesi 2025.
“Durante la riunione non è stato discusso specificamente il bando per la prima fascia, ma è probabile che a breve ci sarà una convocazione anche su questo tema – ha detto Raimondo – Ci saranno degli aggiornamenti. Il bando necessita di una revisione per essere allineato alle nuove disposizioni contrattuali. Considerando che siamo già a fine marzo, l’amministrazione dovrebbe avere predisposto le modifiche e il confronto potrebbe avvenire nelle prossime settimane“.
La CIAD sarà requisito di accesso?
Uno dei dubbi principali riguarda sicuramente il nuovo requisito previsto dal CCNL 2019/21: la CIAD, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Lo scorso anno la situazione era rimasta in standby, ferma alla nota del Ministero, che sulla CIAD così si esprimeva: “non è da ritenersi tra i requisiti che i candidati devono possedere per l’accesso alle graduatorie permanenti limitatamente al suddetto anno scolastico, in quanto l’intera procedura è stata avviata antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina ordinamentale prevista dal richiamato CCNL del 18 gennaio 2024“.
La CIAD sarà dunque requisito di accesso anche nelle graduatorie 24 mesi?
Il caso dell’area nuova di mezzo
C’è poi un’altra questione che necessita di chiarimenti: quella degli assistenti con in mezzo la nuova area degli operatori.
Gli aspiranti ATA 24 mesi possono infatti presentare domanda anche per il profilo immediatamente inferiore. Gli assistenti possono presentare domanda per il profilo del collaboratore scolastico. Sarà ancora così? I dubbi c’erano già lo scorso anno.
Requisiti ATA 24 mesi
Ricordiamo i requisiti per ATA 24 mesi (in attesa delle novità):
Titoli di studio
A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità .
B ) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.
C ) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie (il nuovo operatore dei servizi agrari):
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Requisiti:
a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
Titoli di servizio:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
* “in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati“.
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.