Graduatorie ad esaurimento, valutare di più seconda laurea e corsi di perfezionamento

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red – Pubblichiamo una interrogazione parlamentare dell’On Ciccanti e la risposta del sotto segretario Cecchi sulla possibilità di rivedere l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie ad esaurimento.

red – Pubblichiamo una interrogazione parlamentare dell’On Ciccanti e la risposta del sotto segretario Cecchi sulla possibilità di rivedere l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie ad esaurimento.

INTERROGAZIONE

CICCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

nell’ultima tabella di valutazione dei titoli della terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004 come integrata dalla legge n. 186 del 2004 e modificata dalla legge 296 del 2006), venivano attribuiti i seguenti punteggi:

al punto c.1) della Tabella 2: per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria sono attribuiti punti 3;

al punto c.8) della Tabella 2: per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale sono attribuiti punti 1; ai docenti, che vantavano il medesimo titolo nel punteggio pregresso, lo stesso era stato valutato (per il tramite della Tabella precedente) punti 2, ponendo con ciò discriminazione nella valutazione di analogo titolo;

il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di altro ordine e grado non attribuiva alcun punto -:

se nell’imminenza della emanazione del decreto di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e concomitante emanazione della relativa tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, non si debba:

a) valutare l’ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore – che poi quasi sempre è un diploma di laurea faticosamente conseguito – almeno punti 12 o punti 24, considerando che attualmente, per la seconda laurea, vengono riconosciuti 3 punti come per i master di 6 mesi, penalizzando la professionalità di docenti plurilaureati che mettono al servizio dell’istituzione scuola una maggiore formazione;

b) valutare il corso di perfezionamento con analogo punteggio, sia a chi lo presenti ex novo, sia a chi già lo presentò quando il medesimo venne valutato, con il doppio del punteggio dell’ultima tabella;

c) valutare sempre il servizio comunque prestato consentendo – a chi lo volesse – di poter considerare quello prestato nelle scuole di altro ordine e grado in modo che un docente di scuola primaria possa chiedere ed ottenere i 12 punti nella graduatoria della scuola primaria, avendo prestato 1 anno di servizio nella scuola secondaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

L’onorevole interrogante propone che vengano apportate alcune modifiche alla tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, al fine di attribuire un punteggio maggiore tanto ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso alla graduatoria, quanto agli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e al servizio prestato in scuole di ordine e grado diverso.

Come è noto, tale tabella è stata approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrato con successivo decreto n. 78 del 25 settembre 2007 ai soli fini dell’apposizione di una nota che equipara ad alcune tipologie di titoli conseguiti in Italia quelli rilasciati dagli Stati membri dell’Unione europea.

Sulla base dei punteggi previsti dalla stessa sono stati effettuati gli aggiornamenti delle graduatorie a esaurimento sia per il biennio 2009/2010 – 2010/2011, sia per il triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014, avendo disposto l’articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2010, che a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento avvenga con cadenza triennale e non più biennale.

L’articolo 14, comma 2-ter, del successivo decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», dopo aver ribadito che le graduatorie a esaurimento restano chiuse, ha individuato determinate categorie di docenti, che hanno conseguito l’abilitazione, da inserire in una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie a esaurimento a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, fino all’aggiornamento previsto per il successivo triennio. Il Ministero si appresta ad avviare le procedure per l’attivazione di tale fascia aggiuntiva.

Ciò posto, un’eventuale modifica alla tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, come richiesto dall’onorevole interrogante, comporterebbe la valutazione ex novo di tutti i titoli già presentati dai docenti iscritti in graduatoria, e tale operazione determinerebbe conseguentemente uno stravolgimento dei punteggi a suo tempo attribuiti agli interessati, ledendo le aspettative derivanti agli stessi dalla posizione assunta nelle graduatorie.
Analogamente, al fine di uniformare il trattamento dei docenti della fascia aggiuntiva, si utilizzerà nei confronti di questi ultimi la medesima tabella, approvata con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, già applicata ai docenti della terza fascia.

REPLICA

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, molto puntuale, che sta tra l’altro a testimoniare come l’attuale Governo, pure se «tecnico», risponde pienamente al Parlamento, anche in sede di sindacato ispettivo, evadendo i numerosi atti di tale tipo che da tempo giacevano inevasi nei cassetti del precedente Governo.

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