Graduatorie ad esaurimento, servizio si valuta una sola volta sia specifico che non. Punteggi

Il 16 maggio alle ore 14.00 scade il termine ultimo per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
La tabella titoli per la III e IV fascia delle graduatorie, allegata al DM 374/2019, fornisce precise indicazioni in merito alla valutazione del servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso e del servizio specifico e non. Vediamo quali.
Servizio scuole paritarie
Premettiamo che il servizio svolto nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000 è valutato per intero, ossia alla stesso modo di quello prestato presso le scuole statali.
Servizio svolto contemporaneamente in più classi di concorso
Il servizio pretestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato.
Servizio specifico e non
Il servizio specifico o non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi:
- per servizio specifico si intende quello svolto sulla classe di concorso per cui si chiede l’attribuzione del punteggio;
- per servizio non specifico si intende quello svolto su una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’attribuzione del punteggio.
Il servizio specifico può essere valutato al massimo 12 punti.
Il servizio non specifico è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto per quello specifico. In un anno scolastico, pertanto, il servizio non specifico può essere valutato al massimo 6 punti.
Valutazione servizio: punteggio
Il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie è valutato nella maniera seguente:
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni P. 2
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di P. 12
Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti:
- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.
In caso di servizio non specifico, come detto sopra, va valutato nella misura del 50%.
Decreto e allegati:
- Il decreto
- Circolare di trasmissione decreto ministeriale
- Tabella di valutazione Titoli I e II fascia (Allegato 1)
- Tabella di valutazione Titoli III fascia (Allegato 2)
- Tabella di valutazione Titoli Strumento (Allegati 3 e 3bis)
- Classi di concorso previgente ordinamento (Allegato 4)
- Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016 (Allegato 5)
- Tabella confluenza classi di concorso e relativi codici meccanografici esprimibili (Allegato 6)
- Note elenchi prioritari (Allegato 7)
- Modello 1