Graduatorie ad esaurimento, reinserimento in caso di mancato aggiornamento. Possibile inserirsi anche in GPS
Graduatorie ad esaurimento, aggiornamento nel corso dell’a.s. 2021/22: docenti che non hanno presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni potranno reinserirsi ed iscriversi anche nelle GPS.
Quesito
Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti in redazione, relativo sia ad un’eventuale reinserimento in GaE che ad un inserimento in GPS:
Sono una docente assunta a tempo indeterminato in una scuola secondaria superiore a seguito del ricorso vinto in primo grado nel 2015 e quindi assunta a pieno titolo con la L. 107. Il ricorso è stato necessario perché ero stata depennata dalle GAE per mancato aggiornamento negli anni 2009/2010. Sono in attesa del giudizio di Cassazione perché il MIUR ha mandato avanti il ricorso. Ho vinto sia la sentenza di primo grado che quella in Appello a pieno titolo. Ho 6 anni di ruolo.
Vorrei conferma, nel caso in cui il giudizio di Cassazione dovesse risultare negativo, se posso essere reinserita nelle GAE grazie alla legge 374 del 2019 al prossimo aggiornamento. Vorrei anche sapere, qualora questo non fosse possibile, se il reinserimento in seconda fascia GPS, di cui ho prodotto domanda, avverrà con il punteggio maturato in questi anni di ruolo. Ho conseguito anche la Specializzazione sul Sostegno sia per le medie che per le superiori.
Rispondiamo alle diverse domande della nostra lettrice, ponendo il caso che, come dice la stessa, la Cassazione si esprima a favore del Ministero, ricordando dapprima la normativa sulla possibilità di reinserimento in GaE e sulle GPS
Reinserimento in GaE
Il DM n. 374/2019, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/22 ha recepito quanto previsto dal DL 97/2004, convertito in legge n. 143/2004, il cui articolo 1, comma 1bis, così dispone:
Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico
avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e’ consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.
La suddetta disposizione è stata poi oggetto di diversi contenziosi, in seguito alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 605 – lettera c), della legge n. 296/2006, dopo la quale il Ministero non aveva più previsto la possibilità di reinserimento, nei bienni/trienni successivi, di quei docenti che non avevano presentato domanda di permanenza o aggiornamento delle medesime graduatorie.
Dopo diversi contenziosi, la maggior parte dei quali sfavorevoli all’amministrazione, in quanto la succitata legge 296/2006 non ha abrogato la disposizione della legge n. 143/2004, il DM 374/2019 ha previsto la suddetta possibilità di reinserimento.
Pertanto, il prossimo DM che disciplinerà l’aggiornamento delle GAE, con effetto dall’a.s. 2022/23, dovrà nuovamente prevedere la possibilità di reinserimento per i soli docenti che non hanno presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti.
Inserimento in GPS anche docenti GAE
Le graduatorie provinciali per le supplenze sono state istituite dall’OM n. 60/2020, cha ha anche disciplinato le graduatorie di istituto. Sia le une che le altre hanno validità per il biennio 2020/21 e 2021/22, in modo da allineare il prossimo aggiornamento a quello delle GaE e della relativa I fascia delle graduatorie di istituto, dove sono inseriti i docenti delle GaE.
Ricordiamo che nelle GPS di scuola secondaria posto comune:
- di prima fascia sono inseriti i docenti in possesso dell’abilitazione specifica per la classe di concorso/posto di inserimento;
- di seconda fascia sono inseriti i docenti in possesso di laurea più 24 CFU ovvero di abilitazione per altra classe di concorso ovvero i docenti che erano precedentemente inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia.
Nelle GPS di scuola scuola secondaria posto di sostegno:
- di prima fascia sono inseriti i docenti in possesso della specializzazione nel relativo grado;
- di seconda fascia sono inseriti i docenti privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 hanno maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che sono in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Ricordiamo, infine, che anche i docenti inseriti nelle GaE hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GPS di prima e seconda fascia, anche in una provincia diversa da quella di inserimento in GaE o di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/22.
Risposta al quesito
Alla luce di quanto detto sopra, indipendentemente dall’esito del ricorso, la nostra lettrice potrà:
- reinserirsi in GaE, considerato il precedente inserimento, con contestuale inserimento negli elenchi di sostegno;
- inserirsi nella prima fascia delle GPS per la specifica classe di concorso anche in una provincia diversa dal quella delle GaE (a normativa vigente) quando queste verranno riaperte
- inserirsi nella prima fascia delle GPS posto di sostegno per la secondaria di primo e di secondo grado anche se non presente in prima fascia se il titolo è stato conseguito dopo il 6 agosto 2020 ed entro il 31 luglio 2021. In caso contrario dovrà attendere l’aggiornamento di prima fascia GPS sostegno.