Graduatorie ad esaurimento, per quali motivi si può essere esclusi

Il Miur, come riferito prontamente dalla nostra redazione, ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
Graduatorie ad esaurimento, proroga presentazione domande al 20 maggio. Nota Miur
Vediamo in questa scheda quali sono i motivi di esclusione dalla procedura, ricordando dapprima la nuova scadenza e le operazioni possibili.
Domande
Le domande vanno presentate, tramite Istanze Online, entro il 20 maggio ore 14.00.
Operazioni possibili e inoltro domanda
E’ possibile chiedere:
- permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
- reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti)
- conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa
- trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
La domanda di reinserimento va inoltrata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.
La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va inoltrata all’USP della provincia prescelta.
Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione, come leggiamo nell’articolo 10 del DM 374/2019:
- la domanda presentata fuori termine;
- la domanda presentata in modalità differente da quella online;
- domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in più di una provincia.
Sono, inoltre, esclusi i candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione, infatti, come leggiamo nell’articolo 8/5 del Decreto suddetto, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei previsti requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Reinserimento
I candidati esclusi per i succitati motivi (eccetto quelli privi dei prescritti requisiti) potranno presentare domanda di reinserimento nel corso del prossimo aggiornamento. Il decreto, infatti, prevede:
A domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
Decreto e allegati
- Il decreto
- Circolare di trasmissione decreto ministeriale
- Tabella di valutazione Titoli I e II fascia (Allegato 1)
- Tabella di valutazione Titoli III fascia (Allegato 2)
- Tabella di valutazione Titoli Strumento (Allegati 3 e 3bis)
- Classi di concorso previgente ordinamento (Allegato 4)
- Classi di concorso esprimibili D.P.R. 19_2016 (Allegato 5)
- Tabella confluenza classi di concorso e relativi codici meccanografici esprimibili (Allegato 6)
- Note elenchi prioritari (Allegato 7)
- Modello 1