Graduatorie ad esaurimento: chi sono i docenti depennati, cosa chiedono

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I docenti depennati sono quei docenti che nelle date indicate dal Miur non hanno prodotto per richiedere l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento e per questo motivo sono stati cancellati dagli elenchi.

Chi sono i docenti depennati

E’ doveroso chiarire – scrive Bruna Maratea – a nome del Comitato Nazionale Docenti depennati per mancato aggiornamento – che dietro ogni depennato per mancato aggiornamento c’è una storia che bisogna rispettare, soprattutto dalla stessa classe docente.

“Molte sono donne che hanno attraversato momenti terribili della loro vita: la perdita di un figlio, di una sorella, di un familiare; una separazione; un trasferimento; una o più malattie a lunga degenza; solitudine…potrei continuare all’infinito e molte di esse/i leggendo si riconosceranno, MA SEMPRE CONSAPEVOLI DI POTER REINSERIRSI.

Certo, ci sono docenti che hanno deciso di non aggiornare, permettendo ad altri di salire in graduatoria e semmai accedere al ruolo, ma, con stupore si sono ritrovati in seconda fascia condannati senza riserva alcuna.

Ad essi in tanti anni non è stata data la stessa possibilità e, mentre quei pochi ancora giacciono nel limbo delle sentenze del merito, dal 2014 ad oggi, palleggiati dal TAR al CdS, altri restano parcheggiati nelle gae senza poter partecipare alle fasi e consci che molti docenti hanno potuto partecipato alla procedura delle 100 province raggiungendo il ruolo. Ad essi è stata negata anche quest’opportunità. Ad infierire si aggiunge lo scioglimento del vincolo triennale, per cui i docenti che avevano scelto liberamente di permanere tre anni hanno avuto assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza, rallentando così le percentuali d’immissioni. Oggi insieme ai docenti precari in gae e ai Vincitori di concorso, entreranno in un altro inferno e sentiranno ancora di più il peso di un errore che errore non è.”

Cosa chiedono

I docenti depennati per mancato aggiornamento chiedono di velocizzare le sentenze di merito appese dal 2014 e di elaborare un piano per esaurire le Graduatorie ad esaurimento.

L’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

La precisazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017

Numerose sono state le entenze a favore del reinserimento dei depennati dalle gae per mancato aggiornamento da parte dei Tribunali del Lavoro, della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28250-2017 del 27/11/ 2017), del CDS (CDS 3658/2014) , dello stesso TAR (TAR 9821/2016 – TAR 9822/2016). Da ultimo è arrivata la precisazione nella sentenza Adunanza Plenaria del CDS 11/2017 ( …….Diversa sarebbe – ma non risulta rappresentata nel caso di specie – la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all’art. 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all’espressa volontà di rimanervi. Con riguardo a questa diversa situazione, si è ritenuto, infatti, che la mancanza della volontà di rimanere in graduatoria non potesse venire presunta con conseguenze irreversibili (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3616, con cui è stata annullata la norma regolamentare, che disponeva nel caso sopra indicato la cancellazione definitiva dalla graduatoria in questione).

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