Graduatorie ad esaurimento: cancellata docente che aveva dichiarato titolo mai conseguito. I licenziamenti nella PA sono possibili

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Una docente con contratto a tempo determinato dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 veniva licenziata, dall'USR del Veneto, senza preavviso con conseguente dichiarazione di decadenza dalle graduatorie a esaurimento del personale docente per la scuola primaria.
Una docente con contratto a tempo determinato dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 veniva licenziata, dall'USR del Veneto, senza preavviso con conseguente dichiarazione di decadenza dalle graduatorie a esaurimento del personale docente per la scuola primaria.

Il licenziamento era stato irrogato, dopo la contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessata, per aver posto in essere falsità documentali e dichiarative ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro; in particolare per aver falsamente dichiarato e attestato il conseguimento del titolo finale di un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in dinamiche relazionali e metodologiche didattiche nei gruppi di apprendimento.
 
E'  stata pubblicata da pochi giorni la sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2016, n. 11636 che spiega il perché il licenziamento è legittimo e dovuto in tale caso.  Ciò a dimostrazione che i licenziamenti nella scuola ci sono, e ciò a dimostrazione che i controlli nella scuola ci sono.





 
“ La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il licenziamento era proporzionato al fatto contestato e configurava giusta causa di recesso, e poneva in luce come trovasse applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. d, secondo il quale il licenziamento senza preavviso è irrogato nei casi di "falsità dei documenti o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni in carriera".
 
Il comportamento del dipendete pubblico è, dunque, sanzionato indipendentemente dalla circostanza che la falsità abbia fatto conseguire il posto di lavoro, essendo sufficiente a integrare la fattispecie la condotta di avere prodotto la documentazione o la dichiarazione falsa, al fine o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
 
Tale interpretazione non palesa dubbi di legittimità costituzionale, nè può trovare applicazione il concetto penalistico di falso innocuo, in quanto la condotta di produrre documenti falsi ed eseguire false dichiarazioni è idonea in sè ad assumere caratteri tali da giustificare il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia integrato un delitto di falso. (…) secondo i principi affermati da Corte cost. con la suddetta sentenza n. 329 del 2007 : "Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 128, comma 2, persegue due obiettivi conformi alla Costituzione.
 
Il primo è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce – come notato – uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.). 
 
Tuttavia, esso non è conforme al principio, "che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza" (sentenza n. 16 del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986).
 
Infatti, la preclusione prevista nell'art. 128, censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico.
 
Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d, dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993).
 
La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego nell'amministrazione".
 
Ed infatti, la Corte d'Appello ha posto in evidenza come, secondo quanto già rilevato dal Tribunale, non si era verificato alcun automatismo nella pronuncia ella dichiarazione di decadenza dalle graduatorie, D.M. n. 44 del 2001, ex art. 8, comma 3, lett. c, perché valevano le medesime considerazioni già svolte in ordine all'estrema gravità e alla reiterazione delle condotte, che era stata valutata dalla Pubblica amministrazione.”
 
La docente veniva altresì condannata a ben duemilacinquecento euro per compensi professionali, oltre a spese a debito.”

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