Graduatorie ad esaurimento 2022/25, valutazione titoli: tabelle e regole generali
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Le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo si aggiorneranno dal 21 marzo al 4 aprile. Valutazione titoli e servizi: tabelle e regole generali.
Validità graduatorie e domande
Le graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente ed educativo, che si aggiorneranno nel corrente anno scolastico, avranno validità per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia e quelli inseriti nella fascia aggiuntiva possono presentare domanda di:
- aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
- reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
- trasferimento da una provincia ad un’altra.
Tabelle di valutazione
La valutazione dei titoli e dei servizi nelle graduatorie ad esaurimento è effettuata in base alle seguenti tabelle e riferimenti normativi:
- Allegato 1 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE I e II fascia approvata con DM n. 11/2002 e modificata dall’articolo 1, comma 3, del DL n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004;
- Allegato 2 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE III fascia e fascia aggiuntiva (IV fascia), di cui al DM n.27/2007, integrata dal DM n.78/2007;
- per la sola scuola dell’infanzia e primaria, le tabelle suddette sono integrate da quanto dettato dal D.M. n. 335/2018 (articoli 2 e 3, comma 5), che prevede l’attribuzione del punteggio nelle GaE infanzia e primaria per il servizio svolto nelle sezioni primavera, nella maniera di seguito indicata: 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.
Regole generali
Elenchiamo di seguito alcune delle principali regole relative alla valutazione di titoli e servizi, in base alle quali:
- sono valutati i titoli e i servizi conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (termine ultime delle domande di aggiornamento delle GaE del triennio precedente) ed entro il 4 aprile 2022 (data ultima di presentazione delle domande triennio 2022/25), ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la predetta data del 16
maggio 2019; - è possibile rideterminare il punteggio già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole;
- è prevista la valutazione doppia dei servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, nel periodo che va dall’a.s. 2003/04 al 31 agosto 2007;
- è prevista la valutazione dei servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE (servizi equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella UE);
- il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati, solo se prestati in costanza di nomina;
- la somma dei nuovi titoli a quelli già valutati nei trienni/bienni precedenti non può superare i 30 punti previsti dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III e IV fascia (Allegato 2). Tale limite riguarda la sezione “Altri titoli”;
- non è possibile spostare i punteggi già attribuiti, ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad un’ altra;
- il servizio su posto di sostegno, se prestato con il prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta dell’interessato, in una delle GaE del medesimo grado di istruzione, in cui l’interessato è inserito, indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
- il servizio su posto di sostegno, se prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è arrivata la nomina.