Graduatoria interna istituto docenti 2025, servizio preruolo in scuola paritaria continua a non valere. Punti per sostegno, scuole di montagna, ITP e personale educativo

In vista della redazione delle graduatorie interne di istituto e considerate le novità introdotte dall’Ipotesi di CCNI 25/28, i nostri lettori si pongono in merito diversi dubbi. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione.
Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Premessa
Le graduatorie interne di istituto comprendono tutti i docenti titolari nella scuola interessata (anche quelli in assegnazione o utilizzazione in altra scuola), i quali vengono graduati sulla base dei punteggi di cui alla Tabella A allegata all’Ipotesi di CCNI (con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio) e dell’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati. In linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti, per cui i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, sono gli “ultimi arrivati”. Approfondisci scuola primaria – Approfondisci scuola secondaria
Le graduatorie in esame, ricordiamolo, non comprendono, perché vanno esclusi (a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento), i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28.
Quesito 1
Buongiorno! Il servizio di pre ruolo effettuato in scuole paritarie viene conteggiato? Grazie
No, il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non rientra tra quelli riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera, come richiesto nella summenzionata Tabella A e come precisato nella premessa alle note:
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Ai sensi del richiamato art. 485 del D.lgs. 297/94, il servizio riconoscibile ai fini della carriera è solo quello svolto presso le scuole statali o pareggiate (che non sono paritarie).
Quesito 2
Sono un’ insegnante di scuola primaria da circa 20 anni, prima su sostegno, da quattro anni sono passata su posto comune. Gli anni precedenti all’attuale posto comune, quelli su sostegno, vanno valutati doppi o dimezzati come se li avessi fatto su posto comune?
Il punteggio per il servizio di ruolo (ed eventuale pre-ruolo) su posto di sostegno, svolto dalla lettrice con il prescritto titolo di specializzazione, non le verrà raddoppiato, in quanto oggi titolare su posto comune. Il raddoppio, infatti, è previsto per i soli titolari su posto di sostegno.
Nel caso della mobilità, invece, il raddoppio in esame è previsto per chi chiede posti di sostegno, anche se titolare su posto comune.
Quesito 3
Vorrei cortesemente sapere , se possibile, come viene calcolato, ai fini della graduatoria interna, il servizio di ruolo svolto nella scuola dell’infanzia in un plesso sito in un comune di montagna . Si raddoppia? Grazie
No, non si raddoppia. Infatti, come possiamo leggere nella nota 1 alla Tabella di valutazione, il raddoppio del punteggio riguarda la sola scuola primaria, l’unica interessata dalla richiamata legge n. 90/1957
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Quesito 4
Sono una docente a tempo indeterminato di scuola primaria in procinto di compilare il nuovo modulo per l’inserimento nelle graduatorie di istituto. Il mio problema è come conteggiare il preruolo che, come tante colleghe, non è stato svolto nello Stato ma in una scuola parificata dall’anno scolastico 1988/89 fino all’anno scolastico 2004/ 2005 (dal 2000 anche paritaria.). Per tutto il mio servizio ho potuto fare la ricostruzione di carriera e ad oggi sono nella fascia 35. Vorrei, insieme ad altre colleghe che si trovano in questa situazione, capire meglio la nostra posizione oggi, in merito. La ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti
Così leggiamo nella premessa alle note relative alle Tabelle di valutazione:
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).
Considerato che i servizi pre-ruolo valutabili sono quelli riconosciuti (come avvenuto nel caso della lettrice) o riconoscibili ai fini della carriera e considerato quanto precisato nella sopra riportata premessa, il servizio prestato sino al 31/08/08 nelle scuole primarie paritarie, che abbiano mantenuto lo status di parificate insieme a quello di paritarie, va valutato. Pertanto, stando a quanto riferito nel quesito, alla lettrice il servizio in questione va valutato.
Quesito 5
Premesso che attualmente sono di ruolo per la classe di concorso A041, e precedentemente ho svolto servizio sia di preruolo e ruolo sulla classe di concorso B016 (docenti diplomati). Vorrei sapere, visto l’ipotesi di contratto sulla mobilità, se il servizio di preruolo e ruolo di ITP vale come servizio di ruolo e preruolo nel medesimo ruolo della A041 (docenti laureati).
Così leggiamo nella nota 4 (dedicata al servizio pre-ruolo e in altro ruolo) alla Tabella di valutazione succitata:
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.
Pertanto, il servizio di ruolo da ITP prestato dal nostro lettore va valutato come altro ruolo/pre-ruolo e, considerato che trattasi di servizio prestato sempre nel secondo grado, per il medesimo (servizio) spettano punti 4 per ciascun anno. Ciò sia per il ruolo che per il pre-ruolo.
Quesito 6
Gent.ma Lalla, sono stato assunto nel ruolo della carriera del personale educativo per passaggio di ruolo dalla scuola primaria. Gradirei avere un chiarimento in merito alla valutazione del servizio di ruolo (8 anni) e preruolo (7 anni) svolto nella scuola primaria nelle graduatorie d’istituto ai fini dell’individuazione dell’educatore soprannumerario. Grazie.
Così leggiamo nella nota 4 (dedicata al servizio pre-ruolo e in altro ruolo) alla Tabella di valutazione di cui sopra:
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
Quindi il servizio svolto dal lettore va valutato come altro ruolo/pre-ruolo, ossia punti 4 per ciascun anno.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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