Graduatoria interna e ricongiungimento al coniuge: Ecco quando si assegna il punteggio [differenza con il trasferimento]

La tabella delle esigenze di famiglia assegna 6 punti per il ricongiungimento al familiare. Quali differenze tra trasferimento e graduatorie interna?
Una scuola chiede:
Una docente chiede l’assegnazione dei punti di ricongiungimento per il marito il quale però risiede in un comune che non è quello in cui è ubicata la scuola, asserendo che così avviene nel trasferimento. Per noi non è così. Chiediamo conferma. Grazie.
Ricongiungimento inteso come “non allontanamento”
Nella graduatoria interna di istituto è precisato che i 6 pp si assegnano per il non allontanamento dal coniuge o parte dell’unione civile ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il non allontanamento dai genitori o dai figli la scuola assegna.
Il punteggio è attribuito:
- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (attenzione: per figlio o genitore è possibile il ricongiungimento solo se docente separato o non coniugato).
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento abbia una decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. sui trasferimenti.
Comune della scuola di titolarità e residenza del familiare devono coincidere
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
Il punteggio si attribuisce quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
Conclusioni
La scuola ha quindi ragione nel non assegnare il punteggio alla docente.
Dal quesito è infatti chiaro come il coniuge della docente non risiede nel comune di titolarità della docente ovvero del comune in cui è ubicata la scuola considerando anche eventuali plessi.
Ricordiamo che nella domanda di trasferimento avviene esattamente il contrario: i 6 punti si assegnano quando il docente chiede trasferimento indicando le scuole che comprendono il comune di residenza del coniuge o se indica l’intero comune di residenza del coniuge che, ovviamente, non coincide con l’ubicazione della scuola.
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