Graduatoria interna, docenti che si trasferiscono perdono punteggio continuità. Si può poi recuperare?

Il punteggio di continuità, valutato nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto, si perde a seguito di trasferimento volontario: una volta perso non si recupera.
Continuità
Dove e come si valuta
La continuità di servizio si valuta sia nella mobilità che nella graduatoria interna di istituto. Quest’ultima, come sappiamo, è redatta annualmente (per ciascun posto e classe di concorso presenti a scuola) al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico.
La valutazione della continuità di servizio avviene ai sensi del CCNI 2022/25, nello specifico della Tabella A per i trasferimenti, della Tabella B per i passaggi di ruolo e della predetta Tabella A – con le precisazioni per i trasferimenti d’ufficio – per la graduatoria interna di istituto ed è diversa nelle due predette procedure. Infatti:
- nella mobilità, la continuità di servizio si valuta dopo aver maturato un triennio e sono attribuiti punti 6 per i tre anni maturati, cui aggiungere per ciascun ulteriore anno di servizio punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio. Esempio: docente con sei anni di servizio (escluso l’anno in corso) nella scuola di attualità titolarità e nella stessa tipologia di posto/classe di concorso; gli vanno attribuiti punti 13 [(2 punti X 5 anni) + (3 punti X 1 anno)];
- nella graduatoria interna, la continuità di servizio si valuta dopo aver maturato già il primo anno di servizio e sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio;
- nella graduatoria interna, si valuta anche la continuità nel comune, per cui sono attribuiti punti 1 per ciascun anno di servizio (è escluso il cumulo del punteggio di continuità nel comune e nella scuola: per lo stesso anno scolastico o si valuta l’una oppure l’altra).
Caratteristiche servizio
Queste le regole e i criteri da seguire nella valutazione della continuità di servizio:
- l’anno in corso non si valuta;
- per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune/sostegno)/classe di concorso e la prestazione del servizio presso la scuola titolarità;
- nella mobilità, ai fini della valutazione della continuità di servizio, è necessario aver svolto un servizio continuativo di almeno tre anni nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella secondaria di II grado, nonché nella medesima classe di concorso);
- il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004;
- il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010;
- l’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000, per la scuola dell’infanzia, e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio (quindi non si interrompe la continuità), ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
- non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
- per i docenti titolari in istituti ove sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali, la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale requisito si prescinde per il solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13/1, punto II), del CCNI 2022/25 “Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio”;
- nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), la titolarità e il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si ricongiungono alla titolarità e al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione;
- la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche di quella di passaggio.
Quando si perde
Come sopra riportato, affinché la continuità sia valutata è necessario che, per gli anni considerati, il servizio sia stato svolto nel medesimo tipo di posto di titolarità (comune o sostegno) o, per la scuola secondaria, nella medesima classe di concorso di attuale appartenenza, nonché nella scuola di titolarità. Così leggiamo anche nelle note alla succitata Tabella (A) di valutazione:
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o
plesso di titolarità.
Dunque, in caso di trasferimento volontario la continuità si perde, diversamente da quanto accade in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (argomento che non approfondiamo, in quanto non utile per la risposta al quesito di seguito riportato, e a cui dedicheremo un apposito articolo).
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono una docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato. Tre anni fa ho chiesto il trasferimento da una scuola in cui ho prestato servizio per 14 anni, per avvicinarmi al mio luogo di residenza. Quest’anno la scuola da cui provenivo verrà accorpata alla scuola in cui presto servizio. Volevo sapere se è possibile con la nuova graduatoria d’istituto recuperare i punti della continuità che ho perso con il trasferimento.
La risposta è negativa: la continuità si perde in seguito a trasferimento volontario e nessuna disposizione prevede che possa poi essere recuperato. Diverso sarebbe stato il caso in cui la precedente scuola del lettore fosse stata accorpata e lo stesso non avesse ottenuto il trasferimento. In tal caso infatti la continuità non si perde:
Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.
Risposte ai quesiti
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