Graduatoria interna di istituto: i docenti che hanno diritto all’esclusione possono diventare soprannumerari?

I docenti titolari di specifiche precedenze hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. Quando possono essere dichiarati soprannumerari
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei gentilmente sapere se, nonostante la presentazione della richiesta di diritto di esclusione dalla graduatoria interna dei perdenti posto (L.104 figlio minore grave), potevo essere considerato perdente posto sul sostegno”
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, come chiarisce il comma 2, non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Quali precedenze
Le precedenze indicate sono le seguenti:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Quali condizioni
Le condizioni necessarie per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV), sono le seguenti:
1- la titolarità deve essere in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito
2- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento
Il docente escluso dalla graduatoria può diventare soprannumerario
L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei docenti beneficiari delle precedenze sopra indicate ha come finalità quella di salvaguardare la loro titolarità nella scuola in presenza di contrazione nell’organico. In questo modo non rischiano di diventare soprannumerari a meno che questo non possa essere evitato.
Come chiarisce il CCNI, questi docenti potrebbero, comunque rischiare l’esubero se la contrazione nell’organico della scuola di titolarità è tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Se i docenti beneficiari del diritto all’esclusione sono più di uno saranno graduati in base al punteggio e alla tipologia di precedenza, secondo l’ordine indicato nell’art.13 comma 1, e sarà dichiarato soprannumerario il docente in coda
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