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Graduatoria interna di istituto, valutazione pre-ruolo: calcolo anno servizio, grado di titolarità e punteggio, scuole pareggiate e di montagna. Risposte ai quesiti

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La pubblicazione delle graduatorie interne di istituto è ormai prossima, considerato che la stessa deve avvenire entro il 9 aprile 2025. Risposte ai quesiti.

Pre-ruolo e grado di titolarità

D1. Gentile personale di Orizzonte scuola, sono una docente di ruolo con 5 anni di pre-ruolo (di cui uno su posto normale e 4 su posto di sostegno) tutti svolti nella scuola secondaria di secondo grado. La mia scuola mi ha calcolato il punteggio di pre-ruolo come segue:
4 punti per un anno di pre-ruolo su posto normale nella secondaria di secondo grado
3 punti per per ognuno dei 4 anni di pre-ruolo prestato su posto di sostegno (per quanto svolto sempre nella scuola secondaria di secondo grado) Chiedo: è corretto?
I 5 anni non andrebbero valutati tutti 4 punti, visto che sono stati svolti nello stesso ordine di scuola? Grazie per l’attenzione. 

R1. La lettrice ha ragione, gli anni in esame, svolti tutti nella secondaria di secondo grado (ruolo di attuale titolarità), vanno valutati tutti 4 punti all’anno. Infatti, la differente valutazione riguarda il ruolo di titolarità che, come leggiamo nella nota 1 alla Tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 25/28, si riferisce: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Quanto detto è ulteriormente chiarito nella nota 4 laddove leggiamo quanto segue: Gli anni di un  precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Come si legge, dunque, all’interno dello stesso grado di titolarità non esiste la differenza tra posto comune e posto di sostegno, così come non esiste differenza tra classi di concorso del medesimo grado.

Scuola paritaria

D2. Vorrei porre un quesito relativo al servizio prestato in una scuola superiore paritaria, parificata e legalmente riconosciuta, con regolare versamento di contributi. Il suddetto servizio, prestato negli a.s.1996-97 e 1997-98, viene riconosciuto nella compilazione delle graduatorie interne d’istituto ( scuola sec.di II grado) per l’individuazione dei docenti soprannumerari?

R2. Il servizio pre-ruolo valutabile è quello riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, ai sensi di quanto leggiamo nell’art. 485 del D.lgs. 297/94: Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall’anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo …

Se il servizio prestato dal lettore presenta le caratteristiche di cui sopra e quindi è stato riconosciuto nella ricostruzione di carriera, il medesimo va valutato.

Calcolo anno servizio

D3. Relativamente al calcolo del punteggio pre-ruolo per le graduatorie interne di Istituto riporto i contratti da me avuti in essere presso scuole secondarie di II grado (stesso grado di attuale titolarità di ruolo) per i quali ho sempre superato i 180gg di servizio:
dal 30/11/2015 al 30/06/2016; dal 13/10/2016 al 30/06/2017; dal 27/09/2017 al 30/06/2018; dal 25/09/2018 al 15/06/2019; dal 13/09/2019 al 30/06/2020; dal 11/09/2020 al 30/06/2021; dal 03/09/2021 al 06/07/2022; dal 01/09/2022 al 30/06/2023; dal 01/09/2023 al 31/08/2024. Si tratta quindi di 9 anni scolastici in cui ho superato i 180 gg di servizio. Sono entrata in ruolo il 01/09/2024 e da ricostruzione di carriera mi vengono riconosciuti 7 anni e 29 gg pre-ruolo utili ai fini giuridici ed economici. La scuola di mia attuale titolarità per le graduatorie interne di Istituto mi calcola un punteggio di 7 anni x 4 punti = 28 punti (basandosi sulla ricostruzione di carriera), io invece sosterrei che il punteggio che mi spetta è di 9 anni x 4 punti = 36 punti (basandomi sui contratti per i quali ho prestato servizio). Chi ha ragione?

R3. Il calcolo relativo alla ricostruzione di carriera è differente rispetto a quello relativo alla maturazione dell’anno di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio. In tale ultimo caso, così leggiamo nella nota 4 alla Tabella A: Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.

Dunque, per la valutazione dell’anno di servizio (e l’attribuzione del relativo punteggio) si deve aver prestato un servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o della attività educative per la scuola dell’infanzia.

Alla lettrice, pertanto, vanno valutati 9 anni di pre-ruolo.

D4. Una nostra docente ha effettuato un servizio dal 02 febbraio 2019 al termine degli scrutini. Le vale il servizio nelle graduatorie interne dato che si parla solo del 01 febbraio? La segreteria

R4. Come detto sopra, l’anno di servizio si matura svolgendo 180 giorni di servizio oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o della attività educative per la scuola dell’infanzia. Purtroppo, per un giorno la docente in esame non matura l’anno in questione.

Servizio scuola di montagna

D5. Sono un insegnante della primaria e avrei bisogno di sapere se il servizio svolto in pre-ruolo in un paese di montagna deve essere calcolato ai fini della graduatoria interna o no.

R5. Per ogni anno di insegnamento di ruolo nelle scuole primarie di montagna di cui alla legge n. 90/57, il punteggio è raddoppiato, come leggiamo nella nota 1 alla Tabella A (lo stesso dicasi per il pre-ruolo, per il quale vedasi nota 4):

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Se il servizio presenta tale caratteristiche il punteggio va raddoppiato. Considerato che il lettore non indica quando è stato svolto il servizio in esame, ricordiamo che la succitata legge è stata abrogata nel 2010. Scuole di montagna in crisi? Valditara: “Così le salveremo, sostegno ai prof con punteggio aggiuntivo nelle GPS e credito d’imposta per gli affitti”

Graduatoria interna di istituto docenti 2025/26: scarica i modelli. Tutto su punteggi, risposte ai quesiti [LO SPECIALE]

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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