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Graduatoria interna di istituto, valutazione concorso: non per forza deve aver dato accesso al ruolo

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Nella graduatoria interna di istituto, come nella mobilità, si valuta il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, indipendentemente se si è immessi in ruolo dalla relativa procedura nonché se si ottiene un passaggio di ruolo/cattedra.

Graduatoria interna

Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.

Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.

Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.vEntro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).

Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità

Esclusioni: sono esclusi dalle graduatorie interne, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere anche il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Valutazione concorso

Così leggiamo nel punto A della sezione A3 della summenzionata tabella A:

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). P. 12

Quindi, l’attribuzione dei 12 punti per il concorso è prevista nel caso di superamento di un pubblico concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore. Nello specifico:

  • il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore;
  • il concorso non deve essere stato necessariamente vinto ma superato (ossia è necessario aver superato le previste prove);
  • si valuta un solo pubblico concorso;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Conseguentemente, sono valutabili in tutti i gradi di istruzione;
  • il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Concorsi non valutabili

Non sono, invece, valutabili i concorsi:

  • riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria)
  • indetto ai sensi del DD n. 510 del 23 aprile 2020 (straordinario secondaria)
  • indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
  • straordinario-bis indetto ai sensi del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022

Non possono, inoltre, aver valutato il concorso:

  • coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Quelle sopra indicate sono le condizioni richieste per l’attribuzione del punteggio e non conta nulla se il concorso costituisca o meno il canale di assunzione ovvero se abbia permesso o meno il passagggio di ruolo.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Nella valutazione dei titoli per la graduatoria interna la mia ds intende non attribuire i 12 punti per il superamento concorso ordinario per esami e titoli, affermando che tale concorso non mi ha dato il ruolo ma mi ha permesso solo di ottenere il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. È corretto quanto sostiene?

Come detto sopra, ai fini della valutazione il concorso non deve aver dato necessariamente al ruolo di appartenenza, in quanto né nella tabella di valutazione né tanto meno nelle note alla medesima è previsto che la valutazione dipenda da fatto che il concorso abbia dato accesso al ruolo. Probabilmente, la Sua DS fa confusione leggendo che il concorso per essere valutato deve essere stato superato per il ruolo di appartenenza, dubbio subito fugato dalla prosecuzione del testo della citata tabella, laddove si dispone che si può valutare anche un concorso di livello pari o superiore. Chiarito ciò, ai fini della valutazione, il concorso deve presentare le caratteristiche sopra riportate.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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