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Graduatoria interna di istituto: valutazione anno decorrenza giuridica assunti GPS ed esigenze di famiglia

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Le graduatorie interne di istituto sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico. Come sono predisposte, come si valuta l’anno di decorrenza giuridica e come le esigenze di famiglia.

Graduatorie interne di istituto

Premettiamo che alcune delle novità introdotte dall’Ipotesi di CCNI mobilità 2025/28 riguardano anche le graduatorie interne di istituto. Tra di esse ricordiamo l’aumento del punteggio per i figli, per il servizio pre-ruolo e per la continuità di servizio. Approfondisci (l’articolo riguarda nello specifico la secondaria ma le novità interessano tutti i gradi di istruzione)

Fatta questa breve premessa, ricordiamo che le graduatorie in esame:

  1. sono redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
  2. comprendono i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
  3. non comprendono, perché vanno esclusi, i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28;
  4. sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata all’Ipotesi di CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
  5. sono redatte tendendo altresì in considerazione l’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli a.s. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”; Approfondisci scuola secondariaApprofondisci scuola primaria

Riguardo al punto 4, specifichiamo che i docenti sono graduati in base a:

  1. anzianità di servizio
  2. esigenze di famiglia
  3. titoli generali

In vista dei quesiti cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sull’anzianità di servizio (che comprende varie voci), in particolare sulla valutazione dell’anno di decorrenza giuridica, nonché sulla valutazione delle esigenze di famiglia.

Anno decorrenza giuridica

La valutazione dell’anzianità di servizio derivante dall’anno di decorrenza giuridica è effettuata secondo quanto indicato nella premessa alle note alla succitata Tabella A e nella nota 4, ove leggiamo:

  • Premessa: L’anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza ... L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza
  • Nota 4: L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio

Dunque, stando alla premessa e alle note e considerato che, ai fini della redazione della graduatoria interna di istituto, è necessario tenere in considerazione le precisazioni relative alla mobilità d’ufficio, affermiamo che l’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina (anteriore a quella economica) si valuta nella graduatoria predetta:

  • punti 3 ogni anno per tutti gli anni, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza;
  • punti 6 per ciascun anno, se il servizio è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famigli si valutano secondo quanto indicato nella sezione A2 della Tabella A (non si valutano nella mobilità professionale e nella prima fase dei trasferimenti):

  • A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6
  • B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 5 
  • C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 4 
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a, b e c della nota sub 9. Punti 6

Si precisa che:

  • il punteggio per ricongiungimento spetta nel comune di residenza dei familiari a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà la mobilità 25/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde da tale iscrizione nel solo caso di familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza;
  • qualora nel comune di ricongiungimento non ci siano scuole richiedibili (ad esempio: docente della secondaria di II grado e nel comune vi sono solo scuole di I grado), il punteggio spetta per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare;
  • i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle sopra riportate lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Nel caso della graduatoria interna di istituto le esigenze di famiglia sono da considerarsi
come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità. Tali esigenze sono valutate nella maniera seguente:

  • il punteggio per ricongiungimento spetta solo quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente [il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità) oppure spetta per il comune sede della scuola che abbia un
    plesso nel comune di residenza del familiare];
  • il punteggio per i figli spettano sempre;
  • il punteggio per la cura spetta quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Quesito 1

Sono stata assunta con mini call veloce su sostegno e ho svolto il mio anno di prova nell’ a.s. 2023/24 in una scuola superiore. Quest’ anno la stessa scuola dove continuo a lavorare mi ha chiesto di compilare la tabella per stilare la graduatoria interna. Le mie domande sono:
1) devo raddoppiare l’anno di servizio, perché svolto su sostegno? 2) visto che presto servizio nella stessa scuola in cui sono stata assunta, posso indicare “un anno di servizio svolto nella stessa scuola di titolarità”, oppure no? 3) ho letto che nell’ Ipotesi di CCNI 2025/28 sono stati aumentati alcuni punteggi (es. per i figli), saranno in vigore già da quest’ anno o è ancora solo un’ ipotesi?

La lettrice, assunta da GPS sostegno prima fascia nel 23/24, è stata immessa in ruolo nel corrente anno scolastico 2024/25 (previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata) con decorrenza giuridica 2023/24, ai sensi del DL n. 44/2023, nel cui articolo 5/9  leggiamo:

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Dunque l’a.s. 2023/24 è valutato come anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina ed essendo stato prestato servizio nel ruolo di appartenenza è valutato 6 punti. Inoltre, essendo la stessa titolare su sostegno ed essendo stato svolto (il predetto anno di servizio) su sostegno con il prescritto titolo di specializzazione, il punteggio si raddoppia, come si legge nella nota 4 alla tabella di valutazione.

Pertanto, la lettrice per l’a.s. 2023/24 avrà attribuiti, nell’ambito dell’anzianità di servizio, p. 12 (anno da considerare dunque come anno di ruolo con decorrenza giuridica, per cui non va poi valutato come pre-ruolo).

Precisiamo che tale anno è sì svolto nella scuola di titolarità ma non potrà essere considerato ai fini della continuità di servizio, come si legge nella nota 5 alla suddetta tabella:

  • Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) … 

Quanto all’ultima domanda sul punteggio relativo ai figli, l’aumento del medesimo è previsto già dal corrente anno scolastico, secondo quanto sopra riportato.

Quesito 2

Sono una docente a tempo indeterminato scuola primaria. Situazione scuola di titolarità in un comune diverso dalla residenza anagrafica della sottoscritta, del coniuge e dei figli. Quesito nella graduatoria interna potrei come esigenze di famiglia chiedere il ricongiungimento ai genitori ultra 80enni che risiedono nel comune dove insegno, non potendo presentare ricongiungimento al coniuge perché risiede in un comune diverso dalla sede della scuola di titolarità? Grazie mille per la disponibilità e risposta

La risposta è negativa, in quanto il ricongiungimento ai genitori è previsto nel solo caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Pertanto, non trovandosi la lettrice nella predetta situazione ed essendo il coniuge residente in un comune diverso da quello della scuola titolarità, non le possono essere attribuiti i previsti 6 punti.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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