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Graduatoria interna di istituto, ultimi arrivati vanno in coda. Cosa succede il prossimo anno?

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#insegnanti #studenti

I docenti, entrati in organico nell’a.s. 2022/23, andranno in coda alle graduatorie interne di istituto e, in caso di contrazione d’organico, saranno perdenti posti. Cosa succerà l’a.s. successivo?

Rispondiamo al quesito posto in redazione da un nostro lettore, ricordando dapprima come e quando si redigono le graduatorie interne di istituto.

Graduatoria interna di istituto

La graduatoria interna di istituto è redatta, in ogni scuola, per ciascuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico. Essa (graduatoria) ricomprende tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola (ogni docente è graduato nella scuola di titolarità).

La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun docente, ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25. I punteggi sono relativi alle seguenti voci:

  1. anzianità di servizio;
  2. esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento);
  3. titoli generali.

Nella compilazione della graduatoria, oltre ai punteggi, bisogna prestare attenzione all’anno scolastico di arrivo dei docenti, infatti, vanno inseriti:

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti oppure dal 01/09/2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2022 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, redatta come detto prima.

Sono esclusi dalla graduatoria, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti IIIIIVVIIdi cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

La graduatoria interna è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data che sarà indicata dall’annuale OM, che definirà le modalità applicative del CCNI sulla mobilità).

[Quanto detto sopra sulla base del CCNI 2022/25 che, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Pertanto, qualora ci fossero in merito delle modifiche, lo comunicheremo immediatamente]

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado di ruolo, con titolarità nell’attuale scuola di servizio da 5 anni e in ultima posizione nella graduatoria interna di istituto per la mia classe di concorso.
Purtroppo, per l’anno scolastico 2023-2024, si prevede una contrazione di organico per quanto riguarda la mia classe di concorso (quasi una cattedra in meno rispetto alla situazione attuale). Dal 1° settembre 2022 si è trasferita da altra scuola (occupando la cattedra di un collega andato in pensione) una collega che sicuramente avrà più punti del sottoscritto, nella graduatoria di Istituto che verrà aggiornata a breve. Se ho compreso correttamente, la collega, considerando che si tratta del suo primo anno di inserimento nella graduatoria, risulterà soprannumeraria per l’anno scolastico 2023-2024. La domanda è la seguente: per l’anno scolastico successivo (2024-2025), permanendo la situazione dell’anno 2023-2024 (nel quale la collega, iscritta il primo anno nelle graduatorie, sarà considerata soprannumeraria), che cosa succederà? Sarà la collega ad essere considerata ancora soprannumeraria in quanto risultante in esubero sin dal primo anno di iscrizione oppure sarò io ad esserlo in quanto lei dall’anno successivo sarà inserita a titolo definitivo nelle graduatorie (sicuramente davanti al sottoscritto)?

Come afferma il nostro lettore, la collega, entrata in organico dal 1° settembre 2022 in seguito a domanda di mobilità, va inserita in coda alla graduatoria (fermo restando che si tratti di mobilità volontaria e non d’ufficio; in tale ultimo caso, infatti, andrebbe inserita a pettine) e sarà dichiarata perdente posto, considerata la contrazione di organico.

La collega, aggiungiamo noi, una volta dichiarata perdente posto, presenterà domanda di trasferimento, decidendo di condizionarla o meno (se la condiziona e, nel corso dei movimenti, dovesse liberarsi un posto nella scuola, la docente sarà riassorbita); qualora non presenti domanda ovvero non sia soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse nella domanda (condizionata o meno), la stessa (docente) sarà trasferita d’ufficio, al fine di ottenere la scuola di titolarità. Pertanto, dal prossimo anno scolastico, la collega del nostro lettore non sarà più nell’organico della scuola (e sarà titolare presso un’altra istituzione scolastica), per cui non potrà, come dice il nostro lettore, essere considerata ancora soprannumeraria in quanto risultante in esubero sin dal primo anno di iscrizione, né potrà essere lo stesso perdente posto, se non si perdono ulteriori cattedre. In tale ultimo caso, cioè qualora anche per l’a.s. 2024/25 si dovesse perdere un ulteriore posto (oltre a quello perso per l’a.s. 2023/24) e il nostro lettore fosse ultimo in graduatoria (come dice lo stesso), allora sarà perdente posto (ma è un discorso da fare eventualmente il prossimo anno).

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