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Graduatoria interna di istituto: titoli entro il 16 marzo, esclusione, neoassunti, anno prova straordinario bis, assegnazione COE

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Graduatoria interna di istituto: titoli valutabili conseguiti entro il 16 marzo; compilazione e pubblicazione entro il 31 marzo.

Mobilità docenti 2024: dal 26 febbraio. Ecco l’ORDINANZA. Chi, come e quando può presentare domanda. Le NOVITÀ– Graduatoria interna di istituto 2024 docenti di ruolo: pubblicata entro il 31 marzo, titoli validi entro il 16 marzo. Chi “perde il posto”, ecco come si compila. DOMANDA

Rispondiamo di seguito ad alcuni quesiti posti in redazione sulle suddette graduatorie, nello specifico su: tempistica, esclusione, valutazione anno a tempo determinato svolto dai docenti assunti da concorso straordinario bis, assegnazione COE costituitasi ex novo a seguito di contrazione di organico.

Quesito 1

Sono un docente neoassunto anno scolastico 2023/24. Spetta anche a me la compilazione della domanda di aggiornamento della graduatoria interna di istituto? Grazie per l’ attenzione e buon lavoro.

Sì, il nostro lettore deve compilare la domanda per la graduatoria in esame, in quanto lo stesso fa parte dell’organico dell’autonomia della scuola in questione, che è quella di sua di titolarità. Per completezza di informazione ricordiamo che, diversamente dal passato quando i neoassunti erano assegnati su sede provvisoria e poi presentavano domanda di mobilità per acquisire la titolarità, oggi quest’ultima si ottiene nella scuola in cui si è assegnati all’atto dell’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, a tal fine richiamato nell’OM n. 30/2024. Nel predetto articolo 13/5 del decreto 59/2017 leggiamo che, una volta superato il periodo di formazione e prova, il docente è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Quesito 2

Sono un docente della scuola secondaria di I grado. La mia scuola di titolarità ha pubblicato l’avviso per la redazione delle graduatorie interne d’Istituto con scadenza il giorno 11/03/2024. Io sto frequentando un corso di specializzazione biennale che si concluderà il 13/03/2024. Posso inserirlo nella dichiarazione dei titoli posseduti? Ho in questo vostro articolo che è possibile inserire i titoli conseguiti entro il 16 marzo 2024. Il titolo vale 5 p.ti nelle graduatorie interne ed è molto importante per me dichiararlo.

La tempistica relativa alla redazione e pubblicazione della graduatoria interna di istituto nonché quella riguardante il termine ultimo di conseguimento dei titoli da valutare nella stessa sono indicate nel CCNI 2022/25, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024. Nello specifico, l’articolo 19/4 del predetto Contratto dispone che la graduatoria interna di istituto sia redatta e pubblicata dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità e che i titoli valutabili siano quelli conseguiti entro il predetto termine ultimo. Considerata la tempistica delineata nell’OM 30/2024, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2024/25,  le graduatorie interne di istituto vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo 2024, mentre i titoli da valutare si possono conseguire entro il 16 marzo 2024, data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, alla nostra lettrice il titolo indicato nel quesito va valutato (sempre se conseguito entro il 16 marzo), in quanto le scuole non possono decidere la tempistica riguardante l’acquisizione dei titoli. E’ vero che molte scuole, per ragioni legate all’organizzazione del lavoro, chiedono la presentazione della domanda per la graduatoria interna prima dei previsti termini, tuttavia danno la possibilità di inserire i titoli conseguiti entro la data stabilita nel CCNI e nell’OM. Se così non fosse, si violerebbe la normativa.

Quesito 3

Sono una docente di scuola media titolare nel comune di Mugnano di Napoli. Mio padre è beneficiario della legge 104 ed abita a Napoli. Posso richiedere l esclusione dalla graduatoria interna della mia scuola?

La nostra lettrice, ai sensi dell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, va esclusa dalla graduatoria interna di istituto, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • la certificazione di grave disabilità del padre deve avere carattere permanente;
  • essendo la scuola di titolarità ubicata in un comune diverso da quello di domicilio dell’assistito, la lettrice deve presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2024/25 per il comune di Napoli;
  • aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Riguardo all’ultimo punto ricordiamo che l’articolo 3 del D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, modificando l’articolo 33/3 della legge 104/92. Pertanto, l’esclusione dalla graduatoria interna spetta a tutti figli  che assistono il genitore con grave disabilità, ferme restando le sopra riportate condizioni (come anche a tutti i fratelli/sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità, che beneficiano della precedenza qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili perché deceduti).

Quesito 4

Sono docente entrata in ruolo con concorso straordinario bis. Ho svolto l’anno di prova, a tempo determinato, nell’a.s. 2022/23 e la decorrenza giuridica del mio contratto di ruolo è il 01/09/2023. Vorrei capire se l’anno di prova viene conteggiato tra gli anni pre-ruolo o di ruolo? Chiedo inoltre conferma che l’anno in corso, non essendo concluso, non va conteggiato nell’anzianità di servizio.

L’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato va considerato come anno di servizio pre-ruolo, in quanto la nomina in ruolo decorre dal primo settembre 2023 (ossia nell’a.s. 2023/24). Quanto al computo dei tre anni di vincolo, negli stessi va calcolato anche l’anno di prova, come chiarito nell’OM n. 30/2024 (art. 1/7): I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato. In relazione all’ultima domanda della lettrice, le confermiamo che nell’anzianità di servizio l’anno in corso non si valuta. 

Quesito 5

Vorrei sapere se ai fini della redazione delle graduatorie interne di istituto è possibile valutare con 12 punti il superamento di un concorso su qualsiasi cdc dello stesso grado. Ad esempio un docente di AB24 può farsi valutare con 12 punti il superamento di un concorso su ADSS e viceversa?

Ai fini della valutazione del concorso, si tiene conto non della classe di concorso bensì del ruolo di appartenenza (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado). Infatti, si valuta un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure di livello pari o superiore. Pertanto, se il nostro lettore è titolare nella secondaria di II grado ed ha superato il concorso per tale grado di istruzione – indipendentemente dalla classe di concorso/tipologia di posto – il concorso gli sarà valutato, fermo restando che lo stesso presenti tutte le altre caratteristiche richieste.

Quesito 6

Sono una docente di ruolo dall’1 settembre 2023. L’anno scorso ho svolto e superato l’anno di prova e avevo un contratto a t.d. in quanto vincitrice di concorso straordinario bis art 59 comma 9-bis. Il suddetto concorso non mi farà ottenere i 12 pt nelle graduatorie interne di istituto. Anche una mia collega è di ruolo dall’1 settembre 2023 ma è vincitrice di concorso ordinario e le spettano i 12 pt. Tra me e lei vi è una differenza di circa 10 punti: quindi tanti. Non ha svolto l’anno di prova per motivi personali e lo svolgerà il prossimo a.s. Visto che nella mia scuola non si sono formate delle classi prime, per il calo degli iscritti, a chi spetta il completamento su un’altra scuola? Alla sottoscritta per una questione di punteggio? O alla collega che non ha ancora svolto l’anno di prova? Per i vincitori di straordinario bis vi è anche il vincolo triennale: parte dall’anno in cui si ottiene il contratto a tempo indeterminato o è incluso l’anno di prova con contratto a tempo determinato? Potrei fare solo domanda di assegnazione provvisoria (ho una bambina di 6 anni) ma perdo i punteggi per la continuità vero?

Dal quesito si evince che nella scuola della lettrice ci sarà una contrazione di organico che porterà alla costituzione e all’assegnazione di cattedra orario esterna. Premettiamo che la costituzione di una COE non è automatica ma sarà l’ATP di riferimento a costituirla in base alle risorse allo stesso assegnate, per cui si potrebbe verificare che non si costituisca la COE e si perda l’intera cattedra. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che l’assegnazione di una COE, costituitasi ex novo a seguito di contrazione di organico, non avviene sulla base dello svolgimento o meno dell’anno di prova ma dei criteri indicati nel CCNI 2022/25. Nello specifico:

  • la cattedra orario esterna (costituitasi ex novo per contrazione di organico) è assegnata ad un docente già titolare nella scuola e in servizio nel corrente anno su COI (cattedra orario interna);
  • l’assegnazione suddetta ha carattere annuale sulla base della graduatoria interna di istituto, in cui includere a pettine anche i titolari dal precedente primo settembre, nel nostro caso 01/09/2023 (ricordiamo che i predetti titolari nella graduatoria redatta per l’individuazione del perdente posto – ossia entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domanda di mobilità – vanno invece inseriti in coda indipendentemente dal punteggio; ai fini della COE, invece, vanno inseriti a pettine, come già detto);
  • la graduatoria interna, sulla base della quale assegnare la COE, va aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati entro il 31 agosto (nel nostro caso, entro il 31/08/2024);
  • la COE può essere assegnata anche ai docenti esclusi dalla graduatoria interna (si tratta dei beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV e VIII), se il completamento della COE è nel medesimo comune della scuola di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è in scuole ubicate in un comune diverso da quello della scuola di titolarità, la COE non può essere assegnata ai predetti beneficiari;
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati alla COE, si seguiranno modalità e criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCCNI 2022/25 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

In conclusione, la COE sarà assegnata secondo quanto detto sopra (o al docente ultimo nella graduatoria interna di istituto oppure ad uno dei docenti che ne abbia fatto richieste sulla base delle modalità e dei criteri di cui all’ultimo punto sopra riportato, definiti in contrattazione di istituto). Qualora, invece, come sopra prospettato, si perda l’intera cattedra, il perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria. nel caso di più docenti arrivati in organico il precedente primo settembre (01/09/2023) gli stessi vanno collocati in coda e graduati: l’ultimo sarà il perdente posto.

Quanto alle altre domande poste dalla lettrice, rispondiamo quanto segue: l’anno di prova, svolto a tempo determinato, si computa nel triennio di permanenza (vedi la risposta al quesito n. 4); per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (quella provinciale si può presentare anche durante il blocco, vedi alla fine dell’articolo), dobbiamo attendere la riscrittura del relativo CCNI 2022/25, fermo restando che le deroghe introdotte dal CCNL 2019/21 (tra cui quella che permette la partecipazione alle procedure di mobilità al personale con figli d’età inferiore a 12 anni) dovrebbe vigere anche per le operazioni di assegnazione provvisoria, ottenendo la quale la lettrice perderà la continuità di servizio (come afferma la stessa). Per completezza di informazione, ricordiamo alla lettrice, che avendo una figlia di 6 anni di età, può fruire della deroga già per i trasferimenti a.s. 2024/25, come si legge nell’articolo 1/9 dell’OM 30/2024:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età

I soggetti di cui al comma 7, evidenziato in grassetto, sono proprio i docenti assunti in ruolo dallo straordinario bis. Quindi la lettrice può presentare domanda di mobilità già per il 2024/25.

A quanto detto aggiungiamo che i docenti in questione, durante i tre anni di vincolo (come tutti i neoassunti soggetti al vincolo di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, compresi gli assunti da straordinario bis), possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova  (DM 138/2023, art. 3/3).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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