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Graduatoria interna di istituto, tipologie di COE e relativa assegnazione. Esclusione per assistenza: serviva domanda di mobilità? Dipende

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In attesa della pubblicazione delle graduatorie interne di istituto e della costituzione degli organici per l’a.s. 2024/25, gli interessati si pongono diversi dubbi in merito ad un’eventuale contrazione di organico. Assegnazione COE ed esclusione per assistenza al genitore.

Quesito 1

Sono una docente neoassunta titolare di una cattedra interna, la mia scuola ha 3 cattedre della materia, 2 interne ed una COE. La Titolare della COE mi supera in graduatoria di istituto e la scuola credo abbia perso alcune ore, quindi io risulterei soprannumeraria se la COE non rientrasse. Vorrei sapere: – se la cattedra COE rientra io rimango Titolare su cattedra interna? La mia collega ha chiesto la mobilità, quindi se io faccio domanda condizionata di mobilità e lei ottiene la mobilità io rimango sul mio posto? Se in provincia la classe di concorso è satura il perdente posto come viene individuato?

Rispondiamo alla lettrice che, in caso si mantenga l’organico, compresa la COE, se ne deve capire la natura in quanto la stessa può essere una COE costituitasi ex novo (in precedenza) per contrazione di organico oppure una COE su cui è stato effettuato un trasferimento/passaggio o una immissione in ruolo. Tale differenza è fondamentale, perché in caso di COE:

1. costituitasi ex novo (in precedenza) per contrazione di organico, la stessa va assegnata (ai sensi dell’art. 11/8 del CCNI 2022/25):

  • ad un docente già titolare nella scuola e in servizio nel corrente anno (quello di interesse) su COI (cattedra orario interna);
  • annualmente sulla base della graduatoria interna di istituto, in cui includere a pettine anche i titolari dal precedente primo settembre, nel nostro caso 01/09/2023 (ricordiamo che i predetti titolari nella graduatoria redatta per l’individuazione del perdente posto – ossia entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domanda di mobilità – vanno invece inseriti in coda indipendentemente dal punteggio; ai fini della COE, invece, vanno inseriti a pettine, come già detto) e che va aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati entro il 31 agosto (nel nostro caso, entro il 31/08/2024);
  • anche ai docenti esclusi dalla graduatoria interna (si tratta dei beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV e VIII), se il completamento della COE è nel medesimo comune della scuola di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è in scuole ubicate in un comune diverso da quello della scuola di titolarità, la COE non può essere assegnata ai predetti beneficiari;
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati alla COE, secondo le modalità e i criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCCNI 2022/25 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto;

2. su cui, invece, è stato effettuato un trasferimento/passaggio o un’immissione in ruolo, il docente interessat0 (cioè quello che ha ottenuto l’immissione in ruolo o il trasferimento sulla COE) resta titolare su COE, sino a quando nella prima scuola (ossia quella di titolarità) non si liberi un posto. Come leggiamo, infatti, nell’art. 11/2 e 3 del CCNI 2022/25, il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole (quella di titolarità) si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Tale operazione non necessita di provvedimento alcuno, ma avviene automaticamente.

In conclusione:

1. se la COE è una cattedra orario esterna costituitasi ex novo (per contrazione di organico negli anni precedenti) e viene mantenuta in organico:

  • va assegnata sulla base della graduatoria interna di istituto, ove includere a pettine anche chi, come la lettrice, è stato immesso in ruolo oppure trasferito dal 1° settembre 2023 (la COE è assegnata, secondo quanto detto sopra). In tal caso, la lettrice, inclusa a pettine nella graduatoria, perde il posto solo se ultima in graduatoria;

2. se la COE è una cattedra orario esterna su cui è effettuato un’immissione in ruolo o un trasferimento e viene mantenuta in organico:

  • sulla stessa resta la/il docente che ha ottenuto l’immissione in ruolo o il trasferimento/passaggio sulla stessa.

3. se la COE si perde:

  • il perdente posto è individuato dalla graduatoria interna da pubblicare entro il 31 marzo, ove la lettrice sarà inclusa in coda, essendo la stessa entrata in organico il primo settembre 2023;
  • la lettrice, se individuata quale perdente posto, presenterà domanda condizionata e verrà riassorbita nella scuola (quindi resterà dov’è), se nel corso dei movimenti si una libera una cattedra (possibilità questa che potrebbe concretizzarsi, considerato che una sua collega titolare nella medesima classe di concorso ha presentato domanda di mobilità).

4. i perdenti posto vengono individuati sempre all’interno di ciascuna scuola. Il fatto che la classe di concorso sia in esubero provinciale è un altro discorso.

Quesito 2

Gentilissima Lalla, sono una docente della scuola secondaria di primo grado che ha chiesto esclusione dalla graduatoria interna d’iscrizione per assistenza genitore art 3 comma 3. La mia scuola di titolarità è in un comune confinante ( 5Km) da quello di mia madre. In questo caso vale ugualmente il beneficio dell’esclusione? Preciso che non ho fatto domanda di trasferimento. Grazie

Come leggiamo nell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, l’esclusione per assistenza al genitore con grave disabilità (permanente e non rivedibile) si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Qualora il docente sia titolare in una scuola ubicata in un comune diverso da quello citato (ossia di domicilio dell’assistito), ai fini della fruizione del beneficio, lo stesso deve presentare domanda di mobilità per il predetto comune per l’a.s. di riferimento. Quanto appena detto non si applica se nel comune di domicilio dell’assistito sono presenti sedi/plessi della scuola di titolarità. Es: docente titolare nella scuola X con sede di organico nel comune A e un plesso nel comune B; se il domicilio dell’assistito (comune o distretto sub comunale di domicilio) coincide con il comune B, in cui è ubicato il plesso della scuola X, non è necessario presentare domanda di mobilità. 

Oltre a quelle sopra indicate, le altre condizioni per fruire dell’esclusione in esame sono: aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Alla luce di quanto detto, posto che la lettrice abbia chiesto di fruire periodicamente (nel 2023/24) di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza oppure del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001, l’esclusione le spetta soltanto se: abbia presentato domanda di trasferimento, per l’a.s. 2024/25, per il comune di domicilio dell’assistito (domanda che non ha presentato) oppure se nel predetto comune è presente una sede o un plesso della scuola di titolarità (in tale ultimo caso, come detto, non è richiesta la presentazione della domanda di trasferimento per il comune dell’assistito).

Per completezza riportiamo sinteticamente le principali informazioni relative alla compilazione e pubblicazione delle graduatorie in esame.

Graduatoria interna di istituto

Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.

Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.

Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.vEntro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).

Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità).

Esclusione: sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiederne il coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”, III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” e VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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