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Graduatoria interna di istituto: tempistica da rispettare per l’esclusione del docente con 104

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Quale tempistica si deve rispettare per poter usufruire della precedenza 104 con esclusione dalla graduatoria interna di istituto? Il chiarimento è nel CCNI

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado che ha presentato nella sede di titolarità istanza di accesso ai benefici di L. 104 per assistenza al genitore con disabilità grave permanente consegnando tutta la documentazione necessaria e ottenendo la scorsa settimana il relativo decreto di concessione dei 3 giorni di permesso retribuito.
Premetto che insegno in un istituto situato nello stesso distretto sub comunale di residenza del genitore assistito. Questa mattina è stata pubblicata la graduatoria interna di istituto provvisoria dalla quale mi aspettavo di essere esclusa. La segreteria mi dice che la presentazione della documentazione della L.104 non vale ai fini dell’esclusione dell’aggiornamento della graduatoria interna per quest’anno ma che varrà per quella del prossimo anno scolastico, ma non ho trovato tale riferimento temporale leggendo il CCNI sulla mobilità 2022-2025 e l’OM di febbraio.
Vorrei capire se questa interpretazione è corretta poiché senza l’esclusione, essendo la mia scuola in contrazione di organico ed io ultima in graduatoria, risulterò certamente soprannumeraria.
Sarei grata di ricevere un cortese chiarimento.”

I docenti beneficiari della precedenza 104, sia personale che per assistenza ad un familiare con art.3 comma 3, hanno diritto, in presenza dei requisiti necessari ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto, al fine di salvaguardare a loro titolarità nella scuola

Quali precedenze

Le precedenze che consentono l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono stabilite nell’art.13 comma 2 del contratto sulla mobilità, come di seguito indicato:

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.) […]”

Si tratta, quindi delle seguenti precedenze, previste nei punti I), III), IV) e VII):

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

La precedenza che interessa la nostra lettrice è quella indicata al punto IV) e, per usufruirne, al fine dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, è necessario rispettare precise condizioni

Quali condizioni per l’esclusione dalla graduatoria del docente con precedenza 104 per assistenza familiare?

Il succitato art.13 comma 2 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni importanti.

L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune dell’assistito.

La nostra lettrice risulta titolare in un istituto situato nello stesso distretto sub comunale di residenza del genitore assistito, per cui non era tenuta a presentare domanda di trasferimento.

Sembrerebbe, quindi, che non vi siano impedimenti alla sua esclusione dalla graduatoria interna di istituto, esclusione che la sua scuola non ha previsto sostenendo che tale diritto avrà decorrenza dal prossimo anno scolastico.

Per stabilire se la scuola sta commettendo un errore sarebbe utile sapere la data della documentazione attestante la precedenza. La sua decorrenza è, infatti, molto importante al fine dell’esclusione dalla graduatoria

Quale tempistica deve essere rispettata per fa valere la precedenza

La graduatoria interna di istituto viene predisposta inserendo tutti i docenti titolari nella scuola in base al punteggio, che viene calcolato considerando la tabella di valutazione allegata al CCNI con le precisazioni riguardanti il trasferimento d’ufficio.

Come chiarisce il contratto, ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nella formulazione delle graduatorie si deve tener presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, quindi, per la mobilità 2024/25, entro il 16 marzo.

Questo limite temporale è valido anche per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del contratto. A tal fine, infatti, devono essere prese in considerazione esclusivamente le situazioni che vengono a verificarsi entro il termine del 16 marzo, data ultima prevista per la presentazione delle domande di trasferimento

Conclusioni

Se la nostra lettrice è beneficiaria della precedenza 104 per assistenza al genitore con decorrenza antecedente al 16 marzo e, come ci infoma, ha consegnato la relativa documentazione alla scuola, ha tutto il diitto ad essee esclusa dalla graduatoria interna di istituto.

Non deve, quindi, aspettare il prossimo anno scolastico per usufruire del beneficio e, in caso di contrazione in organico per il 2024/25, non potrà essere dichiarata soprannumeraria a meno che tale contazione non sia tale da rendere strettamente necessario il suo coinvolgimento

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