Graduatoria interna di istituto, anche nel 2024 specializzazione sostegno non dà punteggio come “altro titolo”
Graduatoria interna di istituto anno scolastico: entro il 31 marzo le segreterie scolastiche le redigeranno per individuare l’eventuale docente sovrannumerario in relazione alle nuove iscrizioni e alle classi che saranno autorizzate. Un calcolo complesso, da cui dipenderà l’organico per il prossimo anno scolastico.
Cosa vale per la graduatoria interna di istituto dei docenti di ruolo
Titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio. Calcolo completo
Valutazione titolo specializzazione sostegno
Sia nelle domande di mobilità che nella graduatoria interna di istituto è prevista l’attribuzione di punti 5 per coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione post-laurea (rientrante tra i titoli generali).
Così leggiamo nella sezione A 3 – punto C – della Tabella A e nella sezione B 2 – punto C – della Tabella B finora utilizzata
per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
– per ogni diploma …………………………………………… Punti 5
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
Sono, dunque, valutati i diplomi di specializzazione rilasciati ai sensi del DPR 162/82 ovvero della legge n. 341/1990 (artt. 4, 6, 8) o del decreto 509/99.
Nella nota 11 bis, relativa alla valutazione dei diplomi di specializzazione, si precisa che non sono valutabili:
- il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 –artt. 4, 6 e 8;
- i titoli di abilitazione rilasciati dalle SSIS.
I succitati titoli, infatti, non possono essere considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
La precisazione della nota 11 bis discende dal fatto che i titoli in esame sono rilasciati, come i diplomi di specializzazione, ai sensi della medesima legge n. 341/90.
Risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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