Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo, 12 punti solo al concorso ordinario. CHIARIMENTI

Nella graduatoria interna di istituto (valide per i docenti di ruolo) si valuta un solo pubblico concorso ordinario per titoli ed esami. Vediamone le caratteristiche.
Quesiti
Così chiede un nostro lettore:
Ho l’abilitazione su classe a49 e su a48 in quanto ho superato entrambi i concorsi ordinari 2020. Lavoro in anno di prova con a48 ma ora devo fare la graduatoria interna di istituto. Posso caricare anche i 12 punti dell’abilitazione su a49 o solo i 12 di a48?
Nella graduatoria interna di istituto si valuta un solo pubblico concorso ordinario per titoli ed esami, come si legge nella nota 10 alla tabella A di valutazione dei titoli, sulla base della quale viene redatta la citata graduatoria. Pertanto, il nostro lettore avrà attribuiti soltanto 12 punti.
Nella domanda di mobilità vengono assegnati 12 punti per concorso ordinario di livello pari o superiore. Avendo superato il concorso ordinario della secondaria di primo grado, ma essendo in ruolo da straordinario alla secondaria di secondo grado, posso far valere il punteggio della prima ora che ab24 e ab25 sono accorpate nella nuova a22? Grazie
La risposta è negativa. L’accorpamento disposto dal dm n. 255/2023 riguarda l’abilitazione, non si estende al superamento del concorso. E’ vero infatti che il decreto permette di estendere il conseguimento dell’abilitazione in una delle classi dell’accorpamento anche all’altra, ma non si può dire “ho superato il concorso anche per l’altra classe di concorso”.
Inoltre il concorso superato deve essere pari o superiore, ai fini della valutazione in graduatoria interna di istituto.
Ricordiamo di seguito quando, come e da chi viene redatta la graduatoria interna di istituto, nonché le caratteristiche che deve presentare il concorso superato/vinto affinché lo stesso sia valutato.
Graduatoria interna di istituto
Le graduatorie interne di istituto sono redatte annualmente:
- al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre;
- in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola. Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola. Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità;
- in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali;
- entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (data naturalmente ancora da definire);
- escludendo i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25. L’esclusione non opera solo se la contrazione di organico sia tale anche da coinvolgere i beneficiari delle predette precedenze.
Valutazione concorso
La valutazione di un eventuale concorso avviene ai sensi del punto A – sezione A3 – della tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo. Il punteggio previsto è di p. 12 sia per la mobilità che per le graduatorie interne di istituto.
Ai fini della valutazione precisiamo quanto segue:
- il concorso deve essere ordinario per esami e titoli, nonché deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore;
- il concorso non deve essere stato necessariamente vinto ma superato (ossia è necessario aver superato le previste prove);
- si valuta un solo pubblico concorso;
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. Conseguentemente, sono valutabili in tutti i gradi di istruzione;
- il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Concorsi non valutabili
Non sono, invece, valutabili i concorsi:
- riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria)
- indetto ai sensi del DD n. 510 del 23 aprile 2020 (straordinario secondaria)
- indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
- straordinario-bis indetto ai sensi del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022
Non possono, inoltre, aver valutato il concorso:
- coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.
N.B. La tabella di valutazione dei titoli per la mobilità dei docenti 2024/25, di conseguenza anche per la graduatoria interna di istituto, non ha subìto modifiche.
Sarà valutabile, nei prossimi anni scolastici, il concorso indetto con DDG n. 2575/2023 per la secondaria e DDG n. 2576/2023 per la secondaria, in quanto concorso ordinario per il rispettivo grado di scuola.
Lo speciale Graduatorie interne di istituto 2024/25
Le risposte ai quesiti
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