Graduatoria interna di istituto, si può aggiornare nel corso dell’anno scolastico per essere esclusi?
I titoli valutabili nella graduatoria interna di istituto sono quelli posseduti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità. Quando si possono inserire i titoli conseguiti entro il 31 agosto.
Graduatoria interna: chi va escluso
La graduatoria interna di istituto, in ciascuna istituzione scolastica, è redatta annualmente per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola, graduando tutti i docenti titolari nella stessa (compresi quelli che prestano servizio in altra scuola, in virtù ad esempio di provvedimenti di assegnazione o utilizzazione), sulla base dei punteggi previsti Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. I punteggi derivano dalle seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. La graduatoria:
- è predisposta al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
- è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di mobilità;
- è predisposta considerando i titoli conseguiti, entro la data ultima di presentazione delle domande di mobilità (nell’a.s. 2022/23, il predetto termine ultimo era il 21 marzo 2023).
Nella graduatoria interna non vanno inseriti, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti che fruiscono delle seguenti precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Evidenziamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha introdotto una novità, riguardante anche l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per i docenti che fruiscono della precedenza di cui al punto IV sopra riportato, nello specifico per i docenti-figli che assistono il genitore con grave disabilità: infatti, a seguito delle nuove disposizioni del predetto D.lgs., più figli, che assistono lo stesso genitore, possono essere tutti esclusi dalla graduatoria interna, essendo stata abolita la figura del referente unico.
Graduatoria interna e titoli conseguiti entro il 31 agosto
Da quanto detto sopra, dunque, la graduatoria interna viene redatta e pubblicata nei 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, in genere fine marzo/primi di aprile. C’è, tuttavia, una caso in cui la predetta graduatoria è aggiornata con i titoli posseduti entro il 31 agosto, ossia qualora si debba assegnare ad un docente già titolare nella scuola medesima una COE creatasi ex novo a seguito di contrazione oraria, in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia.
Nello specifico, può succedere che, a causa della diminuzione di ore relative ad una classe di concorso, l’UST competente proceda a costituire ex novo una cattedra orario con completamento esterno (COE), che può realizzarsi all’interno del medesimo comune della scuola interessata oppure in un comune diverso. In tal modo, si salvaguardia la titolarità del docente nella scuola in cui vi sia stata la contrazione oraria.
L’attribuzione della citata COE:
- ha carattere annuale, per cui ogni anno si scorre la graduatoria interna di istituto, in quanto punteggi e posizioni potrebbero cambiare in base agli eventuali nuovi titoli acquisiti dai docenti interessati;
- avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08;
- avviene in base alla graduatoria interna, ove includere a pettine (e non in coda, come avviene a marzo/aprile) i docenti entrati in organico dal primo settembre precedente;
- spetta al docente ultimo in graduatoria;
- può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22, se il completamento della cattedra esterna sia nello stesso comune della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE);
Si precisa che, in presenza di (più) richieste volontarie, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2022/25 ovvero di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Quesito
Una nostra lettrice così chiede:
Sono una docente della scuola secondaria di primo grado, chiedo se sarà possibile essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva poiché un genitore beneficia della legge 104 art. 3 comma 1, anche se ospite in una casa di cura per anziani. A giugno ho presentato la documentazione alla scuola di titolarità, ma non è stata fatta alcuna rettifica.
Premettiamo che la graduatoria viene redatta annualmente nel periodo sopra menzionato. L’unico caso in cui la graduatoria viene nuovamente utilizzata, dopo la definizione dell’organico dell’autonomia, è quello in cui si debba assegnare una COE creatasi ex novo (secondo quanto sopra illustrato): in tal caso, nella graduatoria vanno inseriti eventuali ulteriori nuovi titoli conseguiti entro il 31/08, precedenze comprese. Pertanto, qualora la scuola in cui è titolare il docente interessato debba assegnare una COE costituitasi ex novo, allora lo stesso potrà far valere la precedenza (sarà escluso, se il completamento della COE è in un comune diverso da quello di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è nel medesimo comune, non sarà escluso). Se, invece, la scuola non dovrà assegnare la COE in questione, il docente interessato sarà escluso dalla graduatoria interna il prossimo anno scolastico. Premesso ciò, rispondiamo alla nostra lettrice che (prescindendo dalle altre ulteriori condizioni previste) la stessa non ha diritto a beneficiare dell’esclusione dalla graduatoria interna, in quanto non le spetta la precedenza, riconosciuta invece a chi assiste un disabilità in situazione di gravità, ossia art. 3, comma 3, della legge 104/92.
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