Graduatoria interna di istituto, se si perdono posti potrebbero essere coinvolti anche i docenti esclusi perché hanno delle precedenze
I docenti di ruolo sono al momento impegnati nella compilazione delle domande per la graduatoria interna di istituto. Chi va escluso? Se la contrazione di organico riguarda anche gli esclusi, secondo quale ordine si procede?
Graduatoria interna
Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.
Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.
Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v. Entro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).
Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità).
Esclusione dalla graduatoria interna
Ai sensi dell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21/04/2024, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del suddetto art. 13/1 del CCNI. Nello specifico:
- Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”;
- Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”;
- Punto IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. Precisiamo al riguardo che il D.lgs. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico per cui due fratelli/sorelle, che assistono lo stesso genitore con grave disabilità, sono esclusi entrambi dalla graduatoria (ricorrendone le previste condizioni); analogamente, sono esclusi due fratelli/sorelle, che assisto lo stesso fratello/sorella con grave disabilità, in caso di scomparsa o impossibilità all’assistenza, perché totalmente inabili, da parte dei genitori. Precisiamo, inoltre, che la certificazione di disabilità della persona assistita, ai fini dell’esclusione dalla graduatoria, deve essere permanente nel caso di assistenza al genitore, mentre può essere rivedibile nei casi di assistenza al coniuge o al figlio, purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria (ossia il 16 marzo);
- Punto VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.
I docenti delle precedenze suddette, come suddetto, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto (quindi non possono essere dichiarati soprannumerari), tuttavia c’ un caso in cui gli stessi vanno inclusi nella graduatoria, ossia nel caso in cui la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). In tal caso, saranno sempre gli ultimi a perdere il posto e saranno graduati in ordine di precedenza. Così, ad esempio, qualora nella graduatoria siano coinvolti anche i docenti beneficiari di precedenza, nello specifico beneficiari della precedenza di cui al punti I, III e IV, gli stessi saranno graduati nel seguente ordine:
- docenti di cui al Punto I
- docenti di cui al Punto III
- docenti di cui al Punto IV
Prima perderanno il posto i docenti senza precedenza (secondo l’ordine di graduatoria), poi, nell’ordine: docenti di cui al punto IV, docenti di cui al punto III e infine docenti di cui al punto I. Qualora, infine, vi sia parità di precedenza e punteggio, prevale (quindi viene graduato prima) chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Vorrei porre un quesito. Nella stessa classe di concorso, scuola media, sono presenti due 104, una per assistenza figlio e l’altra per assistenza genitore, entrambe sono art. 3 comma 3. In caso di contrazione che coinvolga anche le due 104 escluse in precedenza dalla graduatoria interna, esiste una priorità tra le due oppure vengono equiparate.
La graduazione dei docenti con precedenza avviene come detto sopra, per cui nel caso in questione, nell’eventualità che anche i beneficiari di precedenza vengano coinvolti, prima perderà il posto la docente che beneficia della precedenza per l’assistenza al genitore (precedenza che segue quella per il figlio) e poi la collega che beneficia della precedenza per l’assistenza al figlio (precedenza che precede quella per il genitore).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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