Graduatoria interna di istituto: quando si perde bonus 10 punti e punteggio continuità

Il punteggio spettante nella graduatoria interna di istituto comprende anche continuità e bonus 10 punti Quando non si ha più diritto alla valutazione di questi punti?
Una lettrice ci scrive:
“Potrei avere un chiarimento sul punteggio di continuità? Un mio collega è arrivato per trasferimento nella mia scuola nell’a.s. 18/19, subito dopo ha ottenuto assegnazione provvisoria in altra sede. Nell’a.s. 19/20 e 20/21 è rientrato nella sede di titolarità ossia la mia sede. Nella graduatoria interna di istituto godrà quest’anno dei 2 punti di continuità? Inoltre posso avere conferma che il bonus dei 10 punti si perde qualora il docente abbia chiesto trasferimento e lo abbia ottenuto nell’a.s. 18/19?”
Il punteggio spettante nella graduatoria interna di istituto, valutato sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, viene aggiornato nel corso degli anni scolastici in considerazione del nuovo servizio, di nuovi titoli o esigenze di famiglia oppure in considerazione della perdita dei requisiti che garantiscono la valutazione di specifici punteggi.
Aggiornamento del punteggio nella graduatoria
Nella graduatoria interna di istituto il punteggio si valuta sulla base del servizio in ruolo e pre-ruolo, dei titoli e delle esigenze di famiglia
Ogni anno, quindi il punteggio si aggiorna aggiungendo un anno di servizio in ruolo (6 punti) ed eventualmente, se maturato, un anno di continuità nella scuola di titolarità (2 punti entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto)
Oltre a questi punti, l’aggiornamento in positivo del punteggio può interessare ulteriori voci, per i docenti che hanno acquisito, rispetto all’anno scolastico precedente, nuovi titoli valutabili o hanno nuove esigenze di famiglia che danno diritto a punteggio aggiuntivo
In questo modo si ha una maggiorazione del punteggio spettante
Vi sono però situazione che determinano la decurtazione di una parte del punteggio valutato l’anno precedente, nei casi in cui vengono meno i requisiti richiesti per la sua valutazione. Si tratta del punteggio di continuità e del bonus 10 punti
Perdita del punteggio di continuità
Il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità, che si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, può essere perso dal docente, che non avrà più diritto alla sua valutazione nella graduatoria interna di istituto anche se la scuola di titolarità rimane la stessa.
Il punteggio di continuità maturato, per il docente che rimane comunque titolare nella scuola, si perde in seguito ad assegnazione provvisoria, al trasferimento nella scuola su altra tipologia di posto o al passaggio di cattedra nella scuola su altra classe di concorso
Perdita del bonus 10 punti
Il bonus di 10 punti spetta ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.
2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti.
Una volta acquisito questo punteggio si perde in seguito a mobilità volontaria in ambito provinciale, e precisamente in seguito a trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria.
Si ritiene utile precisare che, in ogni caso, la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo acquisito, se la domanda non viene soddisfatta e il docente non ottiene il movimento richiesto.
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, il suo collega ha diritto alla valutazione del punteggio di continuità per l’anno scolastico 2019/20 (2 punti), mentre non ha più diritto al bonus di 10 punti che ha perso in seguito al trasferimento volontario ottenuto nell’anno scolastico 2018/19
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