Graduatoria interna di istituto: quando i docenti con precedenza 104 possono essere esclusi?

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i docenti con precedenza 104 è prevista nel CCNI sulla mobilità. Sono però necessari precisi requisiti
Una lettrice ci scrive:
“Un docente entrato in organico di diritto, titolare dal 01.09.2023 e in possesso del beneficio di cui alla legge 104/92, personale o per assistere un familiare, nella graduatoria interna di istituto verrà inserito in coda oppure sin dal primo anno deve essere escluso dalla graduatoria?
Secondo me, nonostante usufruisca della legge 104/92, è l’ultimo arrivato e va in coda. Dal prossimo anno scolastico verrà escluso. Considerato che ci sono pareri discordanti e diversi docenti che ne beneficiano, potreste suggerirmi i riferimenti normativi? ”
L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei docenti beneficiari della precedenza prevista dalla legge 104/92, viene stabilita per salvaguardare la loro titolarità nella scuola ed evitare che siano dichiarati soprannumerari, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Si tratta di un diritto stabilito nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità.
Condizioni necessarie per l’esclusione dalla graduatoria in presenza di precedenza 104
Le precedenze che interessano la nostra lettrice sono quelle indicate al punto III) e al punto IV) del succitato art.13 nel comma 1:
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al
genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Per quanto riguarda la precedenza per disabilità personale indicata nel punto III) non vi sono condizioni necessarie da rispettare, come invece sono stabilite per l’altra precedenza indicata.
I docente beneficiari della precedenza indicata nel punto IV), infatti, per poter usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto devono rispettare precise condizioni come di seguito esplicitate.
Per questi docenti l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune di assistenza del familiare.
Individuazione dei soprannumerari
In presenza di contrazione nell’organico della scuola e di esuberi tra il personale docente, la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto è determinante.
I docenti vengono inseriti nella graduatoria in base al punteggio che viene calcolato considerando la tabella di valutazione allegata al contratto con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
I docenti arrivati nella scuola nell’anno scolastico in corso, in seguito a mobilità in entrata o immissione in ruolo, vengono, però, inseriti in coda a prescindere dal punteggio, come chiarisce il contratto sulla mobilità:
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.”
Conclusioni
La parte evidenziata fornisce la risposta al quesito della nostra lettrice che ritiene erroneamente che i docenti di cui parla debbano essere posizionati in coda nella graduatoria interna di istituto e non abbiano il diritto all’esclusione in quanto “utimi arrivati” nella scuola.
Se i docenti beneficiari della precedenza prevista nel punto IV) rispettano le condizioni precedentemente indicate hanno tutto il diritto all’esclusione dalla graduatoria.
Vengono, infatti, esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari della precedenza 104, a prescindere dall’anno scolastico in cui sono arrivati nella scuola.
Questi docenti, quindi, anche se “ultimi arrivati” non potranno essere dichiarati soprannumerari perchè non saranno in coda nella graduatoria e potranno perdere la titolarità nella scuola soltanto se il loro coinvolgimento nella contrazione d’organico sarà strettamente necessario e impossibile da evitare
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