Graduatoria interna di istituto: quando escludere chi assiste familiare disabile

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L’art. 13 comma 2 del CCNI 2019 dispone che i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

PUNTO IV

Il punto IV riguarda l’assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità (o fratello/sorella se conviventi e in mancanza dei genitori o se quest’ultimi siano totalmente inabili); assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Sono quindi prese come riferimento esclusivamente i familiari di cui sopra che abbiano la certificazione di legge 104/92 art. 3 comma 3 (handicap grave) o sindrome di down.

Non è possibile l’esclusione dalla graduatoria interna se si assiste un altro familiare (es. suocera o altri affini).

La scuola e il comune di assistenza devono coincidere

L’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Es. il docente che è titolare a Catanzaro non può essere escluso dalla graduatoria interna se il genitore che assiste è domiciliato o residente a Vibo Valentia.

Ma non basta.

È ulteriormente importante valutare se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa almeno nel comune in cui si esercita l’assistenza al disabile:

Qualora infatti la scuola di titolarità o di incarico sia in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2019/20, domanda volontaria indicando come prima preferenza una scuola o il comune in cui è domiciliato l’assistito.

Pertanto, una volta accertati che la scuola del docente sia nella stessa provincia del disabile, l’altra cosa da accertare e se sia anche nello stesso comune del domicilio o residenza dell’assistito.

ES. se il docente è in servizio in una scuola di Catanzaro non può automaticamente essere escluso dalla graduatoria se il disabile che assiste è domiciliato o risiede a Lamezia Terme. Se fosse così il docente deve obbligatoriamente inoltrare domanda di trasferimento inserendo nella domanda l’intero comune (preceduto anche dalle singole scuole) di Lamezia Terme. Se non lo fa, verrà graduato insieme agli altri docenti secondo punteggio senza avvalersi della precedenza.

Se, invece, l’assistito è nel comune di Catanzaro, allora in questo caso comune di titolarità e di assistenza coincidono e quindi il docente sarà escluso dalla graduatoria.

La stessa cosa vale ovviamente anche per comuni più piccoli della provincia.

Figlio referente unico

Quando si assiste il genitore disabile ci sono ulteriori criteri da prendere in considerazione ed eventuali autodichiarazioni che la scuola deve recepire da parte del docente, che non sono invece richieste nel caso di assistenza al figlio o al coniuge disabile.

La prima differenza da sottolineare è che mentre nei casi di assistenza al coniuge o al figlio il certificato di disabilità può essere anche “rivedibile”, l’esclusione dalla graduatoria per il docente che assiste il genitore si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità “PERMANENTE”.

L’esclusione dalla graduatoria viene inoltre riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
• documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
• impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
• essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

ATTENZIONE: La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.
In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l’unico figlio che convive con quest’ultimo non deve presentare l’autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l’unico figlio, allora le dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione imprescindibile ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Graduatoria interna di istituto: chi va in coda

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