Graduatoria interna di istituto: quando è prevista l’esclusione per il docente con precedenza 104?

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista per i docenti beneficiari di specifiche precedenze. Lo stabilisce il contratto sulla mobilità
Una lettrice ci scrive:
“Vorrei sottoporre un quesito riguardo la graduatoria interna: sono beneficiaria della legge 104/92 per l’assistenza a mia figlia. La segreteria della mia scuola dice che non ho diritto all’esclusione dalla graduatoria in quanto non siamo residenti nel comune dell’istituto dove sono titolare ma nel comune limitrofo. Ho letto attentamente il CCNl art. 13 ma non mi risulta chiaro in quanto in un primo momento parla di esclusione in caso di residenza dell’assistito nella stessa provincia, che sarebbe il mio caso, e successivamente nello stesso comune. Non ho approfondito in passato ma quest’anno è molto importante perchè la mia scuola ha subito una forte contrazione e risulto perdente posto. Gradirei delucidazioni con precisi riferimenti da sottoporre in segreteria”
La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente in ogni istituzione scolastica autonoma sede di organico, per ogni classe di concorso e tipologia di posto
Questa graduatoria è di notevole importanza per l’individuazione dei docenti soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico della scuola con riduzione nel numero di cattedre.
Inserimento dei docenti nella graduatoria
I docenti titolari nella scuola vengono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al punteggio calcolato considerando le voci inserite nella tabella di valutazione, con le precisazioni riguardanti il trasferimento d’ufficio
Solo i docenti arrivati nella scuola nell’anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, per trasferimento o immissione in ruolo, nell’anno di arrivo nella scuola vengono inseriti in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio, in sintonia con quanto prevede il contratto:
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse […]”
Docenti esclusi dalla graduatoria
Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze indicate nei punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 comma 1
Come prevede il comma 2 del suddetto articolo tale esclusione ha la finalità di salvaguardare la titolarità dei docenti nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento e in tal caso verranno “graduati” in base al punteggio
Condizioni per l’esclusione dalla graduatoria dei docenti con precedenza 104 per assistenza familiare
Il caso indicato dalla nostra lettrice rientra nella precedenza prevista nel punto IV) dell’art.13:
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
I docenti beneficiari di questa precedenza possono essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto soltanto in presenza di precise condizioni.
Questa esclusione si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito
Se la scuola di titolarità è in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel suddetto comune.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria
Conclusioni
Quanto sostiene la segreteria della scuola della nostra lettrice non è corretto in quanto il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto spetta anche al docente titolare in un comune diverso da quello di residenza del familiare con art.3 comma 3 della Legge 104/92, purchè abbia presentato domanda di trasferimento per quel comune.
La docente ci informa che il comune di assistenza è limitrofo rispetto a quello di titolarità.
Se in questo comune non vi sono scuole richiedibili per la classe di concorso della docente, allora il comune di titolarità potrebbe essere il comune viciniore (da verifcare con la consultazione della tabella di viciniorietà) e in tal caso non dovrà presentare alcuna domanda di trasferimento e avrà diritto all’esclusione dalla graduatoria
Se, invece, nel comune di assistenza vi è almeno una scuola richiedibile per la classe di concorso della docente. Allora per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovrà presentare domanda di trasferimento per il comune di assistenza. L’esclusione dalla graduatoria spetta a prescindere dall’esito della mobilità
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