Graduatoria interna di istituto: quali docenti hanno diritto all’esclusione?

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto tutela i docenti interessati da un eventuale esubero. Le condizioni necessarie sono previste nel CCNI
Un lettore di scrive:
“Sono un assistente amministrativo che sta aggiornando le graduatorie interne del personale docente. E’ legittimo riconoscere l’esclusione dalla graduatoria di un docente titolare di articolo 21 legge 104/92 visto che risiede in altro comune dove c’è la materia di insegnamento e non ha presentato domanda di trasferimento? “
Ogni istituzione scolastica autonoma è nella fase di predisposizione delle graduatorie interne di istituto, che devono essere pubblicate entro 15 giorni successivi al termine ultimo, fissato dall’OM, per la presentazione delle domande di mobilità.
Nelle graduatorie devono essere inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, ad eccezione di alcune categorie che, al fine di salvaguardare la loro titolarità, hanno diritto all’esclusione, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento
Quali categorie devono essere escluse
Hanno diritto a non essere inseriti nella graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 comma 1 del CCNI sulla mobilità
Si tratta, nello specifico, delle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Precedenza punto III), docenti interessati
La precedenza che interessa il nostro lettore è quella indicata nel punto III) dell’art.13, che riguarda le seguenti categorie di docenti:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Nel caso indicato, il docente interessato all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è beneficiario dell’art. 21 della Legge 104/92
Quali condizioni per l’esclusione dalla graduatoria
Per il docente beneficiario dell’art.21 della Legge 104 non è prevista alcuna condizione che deve essere rispettata ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
L’unica condizione prevista nell’art.13 comma 2 interessa i docenti beneficiari della precedenza prevista nel punto IV), che per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso da quello dell’assistito, devono aver presentato domanda volontaria di trasferimento per tale comune.
Tale obbligo non è previsto, invece per il docente con precedenza art.21 legge 104/92
Conclusioni
Il docente, in questione, quindi, ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto a prescindere dalla sua partecipazione o meno alla mobilità volontaria, quindi anche se non ha presentato domanda di trasferimento nel comune di residenza dove vi sono scuole richiedibili
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