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Graduatoria interna di istituto: quali docenti devono essere inseriti in coda?

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I docenti vengono inseriti in graduatoria in sintonia con le regole previste nel CCNI. Importante il punteggio, ma anche l’anno di arrivo nella scuola. Vediamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola dell’infanzia trasferita d’ufficio dal 1 settembre 2023. È giusto che la scuola di attuale titolarità mi abbia inserito in coda alla graduatoria interna per individuazione dei perdenti posto?

La posizione occupata nella graduatoria interna di istituto è di fondamentale importanza per i docenti, al fine di conservare la titolarità nella scuola in presenza di contrazione nell’organico.

Predisposizione della graduatoria interna di istituto

La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente da ogni istituzione scolastica autonoma, per ogni classe di concorso e tipologia di posto presente in organico.

Devono essere inseriti in graduatoria tutti i docenti titolari nella scuola e possono esserne esclusi, al fine di salvaguardare la loro titolarità, i beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 nei punti I), III), IV) e VII), alle condizioni indicate.

La graduatoria interna di istituto deve essere pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità. Per il corrente anno scolastico il termine ultimo per inviare domanda di mobilità è stato il 16 marzo, per cui le graduatorie devono essere pubblicate entro il 31 marzo.

Inserimento dei docenti nella graduatoria

I docenti vengono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al punteggio, che viene calcolato sulla base delle voci indicate nella tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

E’ utile chiarire che possono e devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, cioè entro il 16 marzo. I titoli acquisiti successivamente non possono essere presi in considerazione.

Docenti in coda nella graduatoria

Considerando esclusivamente il punteggio, senza tener conto dei docenti che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria, sarà in coda, quindi in ultima posizione, il docente con minor punteggio e in presenza di più docenti con lo stesso punteggio la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Nella collocazione in coda nella graduatoria, però, in presenza di docenti che hanno acquisito la titolarità nella scuola nell’anno scolastico in corso, si deve tener conto di quanto indicato nel CCNI, che stabilisce il loro inserimento in coda a prescindere dal punteggio:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

Quindi dovranno essere inseriti in coda i docenti “ultimi arrivati nella scuola” per trasferimento o immissione in ruolo. Tale disposizione, chiaramente, è valida esclusivamente per l’anno scolastico di arrivo nella scuola, mentre negli anni successivi il loro inserimento nella graduatoria sarà a pettine in base al punteggio.

Conclusioni

Nella scuola della nostra lettrice è stato commesso un errore nella predisposizione della graduatoria interna di istituto, errore commesso a suo discapito.

La docente, infatti, come trasferita d’ufficio nel corrente anno scolastico, rientra nel punto 2 precedentemente indicato:
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

La docente ha, quindi, diritto ad essere inserita in graduatoria in base al punteggio e non in coda come la sua scuola ha erroneamente fatto.

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